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Governo, ecco la bozza del Dl sulle misure Covid e sulla stretta sui benefici penitenziari

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“Schema di decreto-legge recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2”. È l’intestazione del decreto che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda le misure legate al Covid nella premessa si tiene conto “dell’andamento della situazione epidemiologica che registra una diminuzione dell’incidenza dei casi di contagio da Covid-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e si considera la necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell’attuale fase post pandemica, nella quale l’obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell’endemia”. 

 

 

Inoltre, si ritiene necessario “far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure di sospensione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per garantire l’effettività del diritto alla salute mediante il reintegro del personale sanitario nell’esercizio delle relative funzioni”. Con il decreto in sostanza sono ricondotte a domani le scadenze di tutti gli obblighi di vaccinazione per il personale sanitario e per chi lavora nelle Rsa.

 

 

Riguardo la stretta dei benefici penitenziari per chi non collabora in un passaggio della bozza del Dl si legge che i benefìci possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a patto che i detenuti e gli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza “dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”. 

 

 

In un altro passaggio della bozza del decreto si sottolinea che “quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contrari”. “Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall’articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell’ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate”, si legge in un altro passaggio della bozza del dl.

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