Caso Alfredo Cospito, la Corte Costituzionale: "Illegittimo il divieto di attenuanti"
Caso Cospito, la Corte Costituzionale apre la strada a un'ipotetica riduzione della pena dell'anarchico condannato al regime di 41 bis. La Corte Costituzionale, nella Camera di consiglio, ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, del Codice penale nell’ambito del procedimento che vede imputato Alfredo Cospito. In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, Codice penale, nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.
L'anarchico Cospito ci ripensa e ora mangia brodo e integratori
Secondo la Corte Costituzionale, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.