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Rigassificatore Piombino, il Tar respinge l'istanza di sospensiva: è salvo

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Sospiro di sollievo su uno dei nodi riguardanti la crisi energetica. Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare sospensiva presentata dal Comune di Piombino (Livorno) contro l’installazione del rigassificatore nel porto della città. Il ricorso era stato presentato dal sindaco Francesco Ferrari, di Fratelli d’Italia, nei confronti della decisione del commissario governativo all’opera infrastrutturale, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il Tar ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 marzo 2023. 

 

 

La decisione è arrivata oggi, il giorno dopo l’udienza che è stata presieduta dal consigliere Alfonso Graziano che ha sostituito alla guida della terza sezione del Tribunale amministrativo il presidente Silvestro Maria Russo sospeso quattro giorni fa dalle funzioni per un anno nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto il Tar amministrativo del Lazio. Il cantiere è stato già avviato, mentre il rigassificatore dovrebbe entrare in funzione nella prossima primavera. Nel ricorso il Comune di Piombino ha sostenuto la «manifesta inidoneità della nave Golar Tundra, dal punto di vista strutturale, ad operare in sicurezza» e la necessità di un dragaggio del fondale nel tratto antistante per centinaia di migliaia di metri cubi che rende «semplicemente impossibile» l’ipotesi di entrata in funzione del rigassificatore nel marzo 2023, «pena l’inoperatività della banchina nord del porto». Secondo il ricordo del Comune, la nave rigassificatrice Golar Tundra, essendo dotata di serbatoi per il gas naturale liquido a membrana, non adatti alla navigazione quando si trovano in condizioni di parziale riempimento, non sarebbe «in grado di rispettare la principale condizione posta dalla Capitaneria, e cioè di disancorare in caso di necessità, allontanandosi dall’area del porto». Una criticità questa, si legge nel ricorso, che metterebbe «a rischio l’intera città di Piombino».

 

 

Secondo il Tar, «all’esito del sommario esame che contraddistingue la delibazione della presente fase», non sussistono «i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa (l’art. 5 e 14 bis del D.L. 50/2022 convertito in L. 91 del 15.7.2022) che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità (...) confermato dalla nota della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente prot. 8844502 del 20.12.2022, prodotta in atti». Inoltre, sempre secondo i giudici, ad una «prima disamina della documentazione offerta», l’iter che ha condotto «all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto anche conto degli stringenti presupposti cui si riconnette (...) la concessione delle misure cautelari in presenza di interventi riguardanti le infrastrutture strategiche». Per ora è salvo uno degli elementi cruciali per superare la crisi dell'energia.

 

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