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Russia e Ucraina "sono in guerra dal 2015", le pronunce della Cassazione sulle richieste di asilo

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Enrico Michetti
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Una ricostruzione puntuale operata dalla Cassazione sul conflitto russo-ucraino evidenzia che sin dal 2015 le parti sono in conflitto armato e commettono crimini di guerra. Si è trattato di diversi provvedimenti dal carattere univoco (Cass. 7047/2022, Cass. 24929/2022) che la stampa sinora ha inspiegabilmente trascurato. Provvedimenti ufficiali, forse gli unici sull'argomento, promanati dal massimo organo di giustizia.

Più precisamente la Suprema Corte ha ritenuto, all'esito di una disamina articolata del contesto locale ucraino, che: «1) tutte le fonti internazionali concordano sull'esistenza, in Ucraina, di un conflitto armato, nel cui ambito le parti non hanno rispettato gli accordi del 2015/2016 sul cessate il fuoco e hanno continuato a combattere nonostante la tregua; 2) le stesse fonti evidenziano la presenza di gravi violazioni e crimini di guerra, commessi da ambo le parti in conflitto; 3) già in data 7 settembre 2019 si è concluso tra le parti uno scambio di prigionieri, che costituisce notoriamente e chiaramente atto tipico degli scenari di conflitto armato».

 

La Cassazione si è occupata della vicenda perché tanti ragazzi ucraini sin dal 2015 avevano rifiutato di arruolarsi tra le fila del proprio esercito per evitare di commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Per la Suprema Corte nella sola regione del Donbass oltre 26.000 cittadini ucraini sarebbero stati sottoposti ad azione giudiziaria per aver evitato, in vario modo, il servizio militare. La Cassazione pertanto, ha dovuto, più volte, esaminare la fondatezza della richiesta di asilo formulata dall'obiettore di coscienza che abbia rifiutato di prestare il servizio militare in Ucraina. La legge infatti, prevede che per godere della protezione internazionale al richiedente asilo debba essere riconosciuto lo status di rifugiato politico. Tale riconoscimento avviene laddove si dimostri che l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento in un conflitto caratterizzato dalla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità. La Cassazione concludeva la propria attività di analisi con la seguente inequivocabile pronuncia: «...appare plausibile, quindi, alla luce di tutte le considerazioni, la commissione di crimini di guerra in caso di prestazione da parte del ricorrente del servizio richiesto».

 

Dinanzi quindi, alla certificazione della commissione di crimini di guerra da parte di entrambi i Paesi in conflitto, nessuno dei quali, peraltro, appartenente al Patto Atlantico viene spontaneo domandarsi come possa trovare una giustificazione, al cospetto dell'attuale palinsesto normativo e giurisprudenziale nazionale, l'invio di armi, finanche letali, a uno dei predetti Paesi in conflitto. Sul piano normativo l'articolo 11 della Costituzione dispone: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Giova ricordare che i Padri Costituenti discussero anche sul termine da utilizzare tra ripudio, rinuncia o condanna della guerra. Si argomentò che il termine «rinuncia» desse più l'idea della persistenza di un diritto alla guerra che veniva momentaneamente sospeso da un atto contrario, la rinuncia, ma che avrebbe potuto riprender vita successivamente. La condanna invece, si legava al termine sentenza, ossia all'atto conclusivo di un processo promanante dall'organo giudiziario e pertanto carente di legittimazione popolare diretta. E anche qualora si fosse trattato di una condanna di natura etica, questa avrebbe diviso piuttosto che unito il popolo nella decisione finale. Si propese quindi, per il termine ripudio. Un atto di totale e assoluto abbandono della guerra, concependo l'agire diplomatico come unico mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

 

La pace quindi, da previsione costituzionale si raggiunge soltanto attraverso la diplomazia, rinunciando persino a parte della nostra sovranità per la creazione di organismi internazionali con finalità risolutive dei conflitti. Giammai la guerra per ottenere la pace. Qualcuno potrebbe obiettare però che esistono guerre giuste da sostenere e guerre sbagliate da avversare. Ma allora l'Italia non ripudierebbe la guerra, ma soltanto quella eventualmente «sbagliata»? È evidente che il testo dell'articolo 11 della Costituzione non lascia dubbi interpretativi: l'Italia ripudia la guerra senza «se» e senza «ma».
Chiaramente l'argomento guerra nella presente trattazione non pone attenzione ad aspetti di carattere politico ed economico, al contrario si limita a una analisi di carattere strettamente giuridico e comunque, di per sé decisiva almeno sino a quando intenderemo restare all'interno di uno Stato di diritto. A ciò si aggiunga che la legge 185/1990, che disciplina il settore, vieta espressamente il trasferimento e la cessione di armi a Stati in conflitto armato tra loro. Per poter quindi, procedere celermente con l'invio di armi il Governo dovette con la decretazione del febbraio scorso andare in deroga alla predetta normativa. Il governo peraltro, omise di citare l'articolo 11 della Costituzione a cui certamente non può derogarsi.

 

Pertanto, alla luce anche delle lapidarie pronunce della Suprema Corte di Cassazione viene spontaneo domandarsi: siamo sicuri che possa continuare a ignorarsi una disposizione fondamentale della Carta Costituzionale di affermazione assoluta di pace, di ripudio integrale di qualsiasi guerra e di ricerca indefettibile della soluzione diplomatica?

Purtroppo ad oggi è facile riscontrare che nessuna rilevante autorità internazionale abbia ancora richiesto, in maniera seria e decisa, la convocazione immediata di un tavolo per la pace.

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