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Piazze chiuse anche prima delle 21. Il Viminale: così va applicato il Dpcm

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In una lunga circolare inviata ai prefetti il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, fornisce le indicazioni per applicare il Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 3 novembre che divide l'Italia in tre zone, gialla, arancione e rossa, con diverse misure per contrastare la pandemia di Covid.

"Qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautel": resta "forte la raccomandazione, di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità", si legge nella circolare del Viminale inviata ai prefetti della Repubblica, ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano e al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta. 

 

"La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private" si legge nel testo inviato ai prefetti con riferimento anche alle cosiddette "aree gialle" previste dal dpcm del 3 novembre. 

 

"Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa)", ricorda il testo. Nelle aree gialle il "coprifuoco" è in vigore dalle 22 alle 5 del mattino.  "Il modulo pubblicato in occasione del precedente dpcm del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali di questa amministrazione potrà continuare ad essere utilizzato", ricorda il ministero: esso "reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessità), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall’interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza".

 

"Per quanto riguarda gli spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato. Anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio". "Conseguentemente - si legge - per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale".

 Nelle "aree gialle" è prevista "la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole", sottolinea il Viminale. Quanto ai mercati, "la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. Ciò in quanto i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive". 

 

Nelle "aree arancioni" è prevista la sospensione dei servizi di ristorazione, "ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti". "Resta consentita senza limiti di orario - spiega il documento - la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze". La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in ’area arancione' "non comporta alcun riflesso sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere. Pertanto, analogamente a quanto consentito in ’area gialla', le strutture alberghiere ubicate in ’area arancione' potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario. Nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera". Infine, "restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".

 Nelle cosiddette "aree rosse" "l’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine". L’attività sportiva "è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione".

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