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Caso tamponi alla Lazio, Lotito aveva ragione

Luigi Salomone
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La guerra va avanti. Il duello a distanza Lotito-Gravina vivrà di nuovi capitoli. Dopo la cacciata di giovedì scorso dal Consiglio federale, il presidente della Lazio è pronto a far valere le sue ragioni. Ha 30 giorni per decidere se agire per vie legali. L'inibizione dovuta al caso tamponi, secondo lui, è caduta dopo il pronunciamento del Collegio di garanzia del Coni: Lotito ha avuto la conferma da illustri giuristi e processualisti e può quindi scegliere se impugnare il verbale o meno. La vicenda va avanti spedita, con tempi più celeri di quanto si pensasse all'inizio dell'iter. Il 19 ottobre infatti il numero uno biancoceleste si dovrà presentare davanti alla Corte Federale d'Appello in videoconferenza.

Ieri è arrivato il parere pro veritate di Bruno Sassani, professore emerito dell'Università di Tor Vergata che evidenzia lo sgarbo di Gravina senza alcun appiglio giuridico. Nelle otto pagine Sassani spiega il suo parere sulla seguente questione: «Se all'esito di annullamento di una decisione della Corte Federale d'Appello che, in accoglimento del reclamo proposto dal dott. Claudio Lotito ha confermato la sanzione inibitoria a questi irrogata dal Tribunale Federale Nazionale rideterminandola in mesi 12 (a fronte degli originari "mesi 7 di inibizìone" comminati allo stesso dal Tribunale Federale Nazionale), tale sanzione possa considerarsi ancora in vita dopo il suddetto annullamento, e se, pertanto, il dott. Lotito sia lecitamente escludibile dall'esercizio dei suoi poteri di Consigliere Federale e dal connesso svolgimento delle correlate attività istituzionali». La questione è intricata ma il giurista chiarisce innanzitutto che «in questo scenario l'organo chiamato a giudicare in primo grado è il Tribunale Federale Nazionale, l'organo chiamato a giudicare in grado di appello è la Corte Federale d'Appello; l'organo dotato del potere di giudicare in legittimità (in conformità al modello della Corte di cassazione) è il Collegio di Garanzia dello Sport». Ebbene, «la decisione contenente la sanzione disciplinare veniva impugnata tanto dal Lotito che dalla Procura Federale, e il Tribunale Federale d'Appello (a Sezioni Unite) con decisione del 7 maggio 2021 rigettava l'appello del Lotito mentre accoglieva l'appello della Procura. All'esito di tale accertamento, la Corte rideterminava in mesi 12 la sanzione dell'inibizione al Lotito».

Tuttavia, continua il professor Sassani, «contro la decisione della Corte Federale d'Appello, Lotito proponeva ricorso in ultima istanza al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso, articolantesi in sei motivi, e volto ad ottenere la cassazione della pronuncia, era resistito dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e dava luogo ad un giudizio concluso, in data 7 settembre 2021, dalla decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia che accoglieva "i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC ai fini della nuova valutazione della misura della sanzione». Ecco il punto: «il ricorso merita di essere accolto (...) e il procedimento deve essere rinviato alla CFA perché questa rinnovi la sua valutazione dei fatti e proceda alla conseguente determinazione della sanzione». Insomma, secondo il parere pro veritate, «questa decisione del Collegio di Garanzia ha evidentemente annullato la pronuncia irrogante le sanzioni contestate dichiarando la loro illegittimità, e investendo il giudice del rinvio della rivalutazione delle misure della sanzione». Ecco perché «Lotito ha ritenuto di poter esercitare le proprie funzioni di Consigliere Federale». Eppure gli organi della FIGC hanno ritenuto che lui fosse ancora soggetto al provvedimento disciplinare della inibizione. La valutazione del professor Sassano è chiara: «è giuridicamente corretto ritenere che le misure sanzionatorie oggetto di giudizio sopravvivono alla pronuncia del Collegio di Garanzia che ne ha deciso? In altri termini, può Lotito essere considerato quale "soggetto sanzionato" alla stregua della qualificazione ricavabile dalla pronuncia della Corte Federale d'Appello rimossa e superata dalla pronuncia del Collegio di Garanzia? Ovvero, all'inverso, può egli legittimamente rivestire il semplice ruolo del "deferito" in attesa del giudizio di accertamento della sua eventuale responsabilità? La risposta che ritengo di dover dare è sicuramente nel senso che la misura inibitoria non sopravvive al venir meno della pronuncia a cui essa si ricollega. Di conseguenza Lotito non riveste attualmente qualità di "sanzionato": allo stato di una vicenda non ancora conclusa, egli merita di essere considerato alla stregua di soggetto deferito in attesa di giudizio». Del resto, ricorda ancora il parere, «la pronuncia del Collegio di Garanzia corrisponde alla sentenza della Corte Suprema che cassa la sentenza d'appello contro cui è stato proposto ricorso per cassazione». Quindi «allo stato non si può postulare la sussistenza di alcuna sanzione a carico di Lotito».

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