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Diritti tv: la Lega Calcio garantisce la concorrenza

Calcio

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Il complesso delle offerte della Lega Calcio ha garantito sufficientemente anche gli operatori più piccoli. È questo il filo conduttore del provvedimento con cui il giudice civile di Milano Claudio Marangoni ha rigettato il ricorso con cui l'emittente Conto Tv chiedeva la sospensione dell'esecutività del contratto del valore di 1.149 milioni tra la Lega e Sky per la trasmissione dei prossimi due campionati di Serie A. "Non risulta che Conto Tv abbia sofferto particolari svantaggi nella teorica possibilità di accedere allo stesso pacchetto Platinum Live, per ciò che riguarda in particolare il suo profilo tecnico-organizzativo. Gli elementi addotti da Conto Tv sembrano suscettibili di obiettivo ridimensionamento".   BILANCI SALVI - Il dispositivo di 28 pagine che rigetta il ricorso dell'emittente Conto Tv "salva" il contratto tra Lega e Sky per la trasmissione dei due prossimi campionati di serie A e toglie molte castagne dal fuoco alle società. Se la sentenza avesse favorito la piccola emittente le società avrebbero visto congelare l'introito dei diritti tv che rappresentano una buona fetta dei bilanci, mettendo a rischio anche l'iscrizione al campionato. Il giudice ricorda di avere solo il potere di dichiarare nullo il contratto già essitente senza poter vincolare positivamente la volontà delle parti sul contenuto dei loro rapporti.   RECLAMO - A questo punto Conto Tv può ricorrere sempre in via cautelare presentando un reclamo su cui deciderà eventualmente un collegio del tribunale. In caso di ulteriore rigetto Conto Tv potrebbe avviare una causa di merito che però durerebbe almeno due o tre anni. Conto Tv è stata anche condannata dal giudice a pagare le spese processuali che attraverso varie voci ammontano a 34mila euro. "Non appare tuttavia inopportuno rilevare che le istanze cautelari svolte da Conto Tv consistenti nell'impartire ordini alla Lega Calcio di mettere in gara i diritti tv per la serie A sia per la piattaforma digitale che per al piattaforma web tv risultano inammissibili per più ragioni". "E la mera inibitoria dell'esecuzione del contratto stipulato ove concessa non potrebbe consentire l'immediata assegnazione ad altro soggetto dello stesso bene oggetto del contratto, dovendosi subordinare una rinnovata disponibilità dei diritti in questione in capo all'originaria titolare della formale declaratoria di nullità del contratto riservata all'esito del giudizio di merito" scrive il giudice che quindi fa anche un ragionamento di sostanza su quello che potrebbe accadere e non accadere sull'argomento.  

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