Le motivazioni della sentenza
E secondo la Caf i 30 punti di penalizzazione in B per la Juve sono una «notevole attenuazione» della pena richiesta dal procuratore federale. Sono solo un paio dei punti contenuti nelle 154 pagine di motivazioni della sentenza Caf. In cui emerge che aveva ragione chi diceva che di fatto è stato un «processo documentale», in cui arringhe e dichiarazioni degli imputati hanno contato poco. Lo si e 73 dove il presidente della Caf spiega il suo punto di vista sulle intercettazioni e sul modo in cui sono state utilizzate. Dopo due punti di replica in punta di diritto, Ruperto scrive: «Preme chiarire che (...) a parte qualche singolo caso, che potrà trovare il suo puntuale esame nella sede opportuna, nessuno degli incolpati ha negato né l'esistenza, né la veridicità delle conversazioni intercettate. Ed anzi proprio loro hanno pressantemente sollecitato questa Commissione ad ascoltare con attenzione le conversazioni stesse per coglierne il reale significato attraverso i toni e le cadenze usati dai protagonisti». Comunque i perché delle decisioni sono riassunti nelle tre pagine dalla 149 alla 152, dove si spiegano i proscioglimenti di Messina, Rocchi, Tagliavento, Rodomonti e Bertini e poi si afferma che la Caf deve: «dichiarare la responsabilità, nei limiti di volta in volta già indicati, degli altri soggetti deferiti, irrogando le relative sanzioni, quali previste dall'art. 13 C.G.S. a carico delle società e dal successivo art. 14 a carico delle persone fisiche. Tali sanzioni vengono, come appresso, commisurate, in applicazione della norma prevista nel comma 1 del citato art. 13, «alla natura e alla gravità dei fatti commessi». Gravità desumibile, a stregua del principio generale cui si ispira anche l'art. 133 codice penale: dalle modalità delle azioni poste in essere; dalla incidenza concreta che queste hanno avuto sul campionato 2004-2005». In particolare la Caf ha tenuto conto: per i dirigenti federali, della lesione arrecata alla funzione; per gli arbitri, della lesione all'immagine della categoria. Moggi e Giraudo «sono stati ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito sportivo; tuttavia l'illecito è caratterizzato dall'attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l'intento di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale». La Juve «ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile perché improntato a lealtà e correttezza; ha dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario già attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato . Fiorentina e i suoi dirigenti «responsabili di una pluralità di illeciti. Il Milan «di illecito a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente applicabilità delle sanzioni alternativamente previste dall'art. 6, comma 4, C.G.S., la Commissione ritiene, in ragione dell'entità del fatto, di non dovere infliggere la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica, ma di applicare la minore sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), C.G.S».