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di PAOLO DANI NESSUNA sanzione per l'uso di farmaci non proibiti, il caso Juventus si ...

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Ventisette pagine di pareri, articolati in inglese e tradotti nel pomeriggio dagli avvocati del Coni. Un lavoro teso a fare luce sulla vicenda extracalcistica più chiacchierata delle ultime settimane. I giudici del tribunale svizzero si sono dovuti limitare a rispondere ai due quesiti che il 2 marzo scorso il Coni d'intesa con la Figc avevano posto: in particolare nel primo si chiedeva se l'uso di sostanze non espressamente proibite dalla normativa sportiva può essere disciplinarmente sanzionato e quali siano i metodi d'indagine per l'accertamento da parte delle autorità sportive della somministrazione ad atleti di farmaci non compresi nella lista nera. Per il Tas di fronte a una situazione di questo tipo non può scattare alcuna sanzione. Questo non significa che lo sport debba lavarsi le mani di fronte all'abuso di farmaci da parte degli atleti, anche quando i casi non finiscono sotto i riflettori della giustizia ordinaria, perché per il tribunale arbitrale «a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorità statali, le autorità sportive sono obbligate a perseguire l'uso di sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma antidoping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari». E proprio sulla possibilità da parte della giustizia sportiva di riaprire un'eventuale inchiesta, il Tas chiarisce anche un altro punto nodale della vicenda: quello della prescrizione. «Ogni azione disciplinare — sottolineano i giudici di Losanna — deve tener conto dei regolamenti applicabili al momento della violazione contestata così come dei tempi di prescrizioni stabiliti dalle regole applicabili». Di fatto insomma lo sport non è in condizioni di intervenire in alcun modo sul caso Juventus. Circa i metodi di indagine per l'accertamento da parte della autorità sportive della somministrazione ad atleti di farmaci non vietati, il Tas ha risposto che le stesse autorità sportive «devono indagare solo al fine di informare la Wada di possibili nuove forme di doping». Nessuna incertezza di fronte all'uso di prodotti non leciti che configurano immediatamente il reato di doping: in questi casi le autorità sportive devono utilizzare tutti i metodi a disposizione per compiere gli accertamenti e arrivare a determinare le sanzioni. Il parere del Tas, al di là del fatto che non ci può essere condanna sportiva per l'uso di sostanze al di fuori della lista, sostiene i che i procedimenti disciplinari dovranno essere comunque aperti: quasi tutte le considerazioni degli esperti stessi, però, sembrano portare a una possibile assoluzione in questi procedimenti. Non esiste, alcuna «richiesta di parere», almeno scritta, della Figc al Tas in merito al caso Juventus: lo si afferma nell'originale del parere. Il Tas, infatti, tra i documenti che aveva richiesto, come gli originali dei regolamenti antidoping italiani, elenca «copie delle specifica richiesta da parte della Figc». Dal Tas l'ennesimo capitolo di una vicenda annosa, che per la giustizia sportiva si avvia a definitiva chiusura. Si tratta di un parere non vincolante, ma lo stesso presidente Gianni Petrucci aveva da sempre detto che il Coni lo avrebbe fatto suo. In discussione c'erano finiti i campionati dal 1994 al 1998 e anche l'esito delle manifestazioni internazionali. L'Ajax, ad esempio, aveva chiesto spiegazioni: il club olandese aveva perso con i bianconeri la Champions League del '96 all'Olimpico (ai rigori). L'inchiesta penale va avanti in attesa del secondo grado di giudizio: il parere del Tas

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