LA QUERELLE SULLA RIAFFILIAZIONE

«Si riporta testualmente - afferma il comunicato della Federcalcio - il dispositivo della sentenza dal quale si evince che quanto riferito è il contrario della verità: «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respingendo il ricorso in appello indicato in epigrafe, conferma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado con motivazione diversa rispetto a quella dell'impugnata sentenza. Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore di Coni e Figc delle spese di giudizio, liquidate nella somma di euro 1.500,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte costituita». L'esame della sentenza, anche nella sua motivazione, non consente interpretazioni diverse da quelle contenute nel dispositivo. La risposta dei legali di Cecchi Gori è arrivata in serata. «Non si deve minimizzare la presa di posizione del Consiglio di Stato». Gianfranco Passalacqua, legale che ha assistito il Gruppo Cecchi Gori nella vicenda definita dal Consiglio di Stato, chiarisce i termini della questione, a seguito delle prese di posizione della FIGC. L'avvocato afferma che «l'assenza di un rapporto di affiliazione con la FIGC non può certo costituire motivo per non provvedere su una domanda con cui venga richiesta la riaffiliazione». L'avvocato Passalacqua ribadisce che il Consiglio di Stato ha inequivocabilmente sancito, in riforma della precedente sentenza del TAR Lazio, che sulla FIGC grava l'obbligo di provvedere in ordine ad istanze di riaffiliazione, e quindi anche in ordine a richieste di riesame delle procedure che hanno prodotto conseguenze lesive degli interessi delle società fallite. Conclude infine l'avv. Passalacqua che «ogni ulteriore interpretazione rappresenta il tentativo di minimizzare la portata della pronuncia del Consiglio di Stato».