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Il Tar boccia l'ordinanza antialcol del Comune di Roma

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Movida, vigili urbani a piazza Campo de' Fiori a Roma (foto Gmt)

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Bocciata l'ordinanza antialcol del Comune. Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso presentato dall'associazione "Riprendiamoci la notte" - che mira a tutelare gli interessi degli esercenti del Centro storico - insieme a 90 ricorrenti proprietari dei bar, ristoranti e locali più rappresentativi della Capitale. Il Campidoglio alla luce della pronuncia del Tar dovrà decidere se presentare ricorso in sede d'appello al Consiglio di Stato oppure decidere di riscrivere le regole della movida notturna estiva. L'ordinanza antialcol prevedeva il divieto di asporto dopo le 23 nei quartieri della movida: il consumo di bevande alcoliche erano consentite all'interno dei locali. SERVONO MEZZI ORDINARI La motivazione alla base della proroga dell'ordinanza antialcol firmata dal sindaco di Roma e la cui esecuzione è stata oggi sospesa dal Tar del Lazio «facendo riferimento a un singolo episodio» di violenza (si tratta di un'aggressione-ferimento di un 17enne da parte di un ubriaco accaduto il 12 marzo scorso, ndr) «non dà sufficientemente conto delle ragioni dell'adozione dell'atto e del perchè la situazione non possa essere fronteggiata con i mezzi ordinari», ovvero con l'attenzione per esempio della polizia municipale. È una delle motivazioni contenute nell'ordinanza del Tar, i cui giudici, nel sospendere l'efficacia dell'ordinanza antialcol a Roma, hanno fissato il 18 dicembre prossimo la trattazione nel merito del ricorso. A rivolgersi ai giudici amministrativi sono stati l'associazione "Riprendiamoci la notte" e ottanta commercianti del centro storico della capitale, i quali hanno ritenuto che uno strumento così incisivo come quello previsto dovesse essere supportato da una motivazione più precisa e consistente. Per il Tar la reiterazione di ordinanze col medesimo contenuto «sembra escludere la presenza della contingibilità ed urgenza della situazione - si legge nell'ordinanza - presupposto necessario per l'esercizio del potere sindacale» ed «è potenzialmente idonea a differire sine die gli effetti di un provvedimento di urgenza, che dovrebbero essere necessariamente limitati nel tempo».

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