Ospedali e medici senza copertura assicurativa
Lecompagnie assicurazioni, denuncia Marco d'Imporzano, presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi, rifiutano di contrarre polizze con le strutture ospedaliere. «Per questo motivo - dice d'Imponzano - può accadere che non vengano utilizzate le alte tecnoogie e questo si traduce in un danno per il paziente». A questo proposito il Cic ha presentato alle Istituzioni una serie di richieste che sono state accolte e inserite in un disegno di legge che prestò approderà in Parlamento. «L'incremento continuo delle richieste risarcitorie ha provocato una crescente difficoltà dei singoli chirurghi e anche delle strutture sanitarie a reperire coperture assicurative adeguate, mentre i dati emergenti evidenziano una progressiva chiusura del mercato assicurativo verso il rischio clinico - dice d'Imponzano - Infatti, manca un sistema di gestione del rischio clinico a livello aziendale, regionale e nazionale, e non esiste un obbligo da parte delle strutture sanitarie di dotarsi di assicurazioni per eventuali responsabilità legate al "difetto di organizzazione e violazione dell'obbligo di sicurezza nell'erogazione delle cure"; fatto distinto da quello che fonda tutto l'impianto responsabile sulla negligenza, imprudenza ed imperizia del medico». La struttura dovrebbe avere l'obbligo di dotarsi e dotare il chirurgo di un'assicurazione immediatamente operativa per la copertura di danni nell'interesse dei pazienti derivati dall'attività chirurgica svolta nella propria struttura. Pertanto il Collego italiano dei chirurghi ha fatto una serie di richieste alle Istituzioni che sono state accolte e riportate nel disegno di legge n.50, schema unificato sulla responsabilità professionale. «Le stesse - spiega d'Imponzano - possono essere riassunte per le principali voci di interesse: la responsabilità civile per danni a persone occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è sempre a carico della struttura stessa; la struttura sanitaria può avviare azione disciplinare o azione di rivalsa verso il chirurgo solo qualora il fatto sia stato commesso con dolo; è obbligo di ciascuna azienda sanitaria del Ssn, struttura o ente privato che a qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi; oggetto della garanzia assicurativa è il risarcimento del danno riconducibile alla responsabilità dell'azienda, ente o struttura che ha erogato la prestazione». Il Presidente Marco d'Imponzano e il Consiglio Direttivo del Collegio Italiano dei Chirurghi si augurano che in breve tempo si giunga alla approvazione del disego di legge.