I punti di forza del Piano casa
Cinque le parole d'ordine che riassumono il piano casa: risposta alle aspettative delle famiglie; semplificazione delle procedure amministrative; rilancio dell'edilizia; rinnovo del patrimonio esistente e tutela del patrimonio attraverso Piani di Riqualificazione Ambientale, delle periferie e meno consumo di suolo agricolo. Vediamo perché. Ampliamento del 20%: sarà possibile per gli edifici residenziali di dimensioni maggiori ai mille metri cubi ma comunque entro un massimo di 70 metri quadrati; stessi numeri per le abitazioni unifamiliari o aggregate a schiera che potranno dunque ampliarsi ciascuna del 20% e sempre fino a un massimo di 70 metri quadrati. Edilizia sociale: con l'approvazione della legge vengono inserite anche le categorie degli studenti universitari, dei componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Alloggi a canone calmierato: viene favorita la sostituzione attraverso la demolizione e ricostruzione con il cambio di destinazione d'uso verso il residenziale, riservando il 30% all'edilizia sociale. Interi condomini: si avrà la possibilità di sostituzione di interi condomini in stato di degrado favorita con il 60% della volumetria esistente, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente numero di abitazione in capo agli attuali proprietari. Sostituzione edilizia: attraverso la demolizione e ricostruzione si consentirà il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, (dove il residenziale è almeno il 50%) con un premio di cubatura fino al 35% a patto che sia utilizzata architettura bio sostenibile con materiali eco compatibili di nuova generazione. Densificazione piani di zona: si potranno utilizzare aree libere in quartieri già urbanizzati per allocare edilizia residenziale pubblica evitando così il consumo di ulteriore territorio. Sarà possibile utilizzare aree libere edificabili non residenziali previste nei piani attuativi vigenti sempre esclusivamente per alloggi di edilizia sociale. Pertinenze agricole: se ne prevede il recupero a fini residenziali entro il limite del 50% delle abitazioni esistenti e comunque entro il limite di 70 metri quadrati. Aree naturali e protette: la legge prevede la possibilità di realizzare impianti e attrezzature sportive nelle aree naturali protette a patto che tali impianti siano finalizzati a valorizzare l'ambiente e garantire un'utilizzazione attiva del territorio compatibile con il sito naturale, senza prevedere la realizzazione di nuovi manufatti se non quelli ammessi per le zone agricole. Solo in casi eccezionali, tuttavia, la legge prevede la possibilità di derogare alle norme di tutela paesaggistica per la realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico, compresi impianti sciistici. La deroga tuttavia potrà essere rilasciata solo dopo l'intesa con il ministero dei Beni culturali. Rischio sismico: per favorire l'adeguamento sismico degli edifici esistenti la nuova legge rpevede un incentivo fino al 35% della volumetria esistente. Contributo concessorio: possibilità ai comuni di ridurre fino al 30% il contributo concessorio dovuto alle opere di urbanizzazione se gli interventi riguardano la realizzazione della prima casa. Litorali e fasce costiere: per quanto riguarda la riqualificazione delle coste con la demolizione di manufatti in contrasto con le norme statali di tutela, il premio di cubatura è elevato fino al 150%. La legge prevede infatti la possibilità di riqualificare le fasce costiere sottoposte a vincolo di legge prevedendo la demolizione dei prefabricati esistenti e la loro ricostruzione fuori dalle stesse fasce anche con un incremento delle volumetrie esistenti. Silenzio assenso: allo scopo di definire l'enorme quantità di domande dei Comuni in merito al condono edilizio, la legge prevede il ricorso alle autocertificazioni dopo la formazione del silenzio assenso previsto dalle leggi nazionali. Il silenzio assenso si forma, ovviamente, soltanto dopo il deposito di tutta la documentazione prevista dall'attuale normativa, compresi i nulla osta delle soprintendenze nei casi di immobili che ricadono in aree sottoposte a tutela. Procedure: più snelle attraverso la Dia. per gli interventi più rilevanti si accelera l'iter amministrativo attraverso la conferenza dei servizi che dovrà raccogliere in un solo giorno tutti i pareri necessari. Zone vincolate: sono esclusi dalla legge gli interventi sugli edifici situati in zone vincolate, salvo che questi non ottengano il nulla osta dell'ente preposto alla salvaguardia ambientale. Garantite poi tutte le aree di valore storico.