Morì in campo, ispettore alla sbarra
{{IMG_SX}}Doveva essere una partita come tante altre, una gara tra due squadre di calcetto. Ma quella partita del 2 febbraio del 2008 si è trasformata all'improvviso in una vera e propria tragedia: il centrocampista Alessandro Bini, un calciatore di 14 anni, ha sbattuto contro un irrigatore a bordo campo privo di protezione di gommapiuma. Da lì a poco il suo cuore ha smesso di battere. Così ieri, al termine dell'udienza preliminare, il giudice Cecilia Demma ha deciso di rinviare a giudizio Sandro.S., l'ispettore della lega nazionale dilettanti, affiliata alla Figc sezione Lazio, con l'accusa di concorso in omicidio colposo e falso in atto pubblico. Un reato che è stato contestato poiché, secondo la magistratura, l'imputato ha dichiarato l'idoneità del campo sportivo in una relazione. Idoneità che invece, in base a una consulenza disposta dal pubblico ministero Giuseppe Cascini, non poteva essere assolutamente concessa. L'ispettore, dunque, si dovrà sedere sul banco degli imputati il prossimo 28 settembre, giorno in cui inizierà il processo nei suoi confronti davanti al giudice monocratico. Nell'inchiesta era rimasto coinvolto anche il presidente e rappresentante legale dell'Almas Roma srl, che gestiva il campo dove si stava svolgendo la partita, Attilio M.. L'indagato però è deceduto nei mesi scorsi, quindi il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il «non doversi procedere» per morte del reo. La tragedia è avvenuta durante una partita della categoria «Giovanissimi», nel quartiere del Quadraro. La vittima, giocatore della polisportiva «Cinecittà Bettini», quel giorno mentre correva andò a sbattere violentemente contro la maniglia di un tubo di irrigazione che si trovava sul campo da gioco. Secondo gli esami autoptici, il ragazzo è morto per una lesione contusiva all'altezza della regione toracica che ha interressato la parte precordiale. L'iscrizione sul registro degli indagati dell'ispettore era arrivata in seguito alle indagini svolte sulle misure di sicurezza del campo, al termine delle quali un consulente del sostituto procuratore ha stabilito che il terreno da gioco non era a norma e quindi il nulla osta all'omologazione, risalente a cinque anni fa, non doveva essere concesso.