approvazione

Camera, approvato il ddl Nordio: ora è legge. Cancellato il reato di abuso d'ufficio

Il ddl Nordio, approvato in via definitiva dalla Camera (199 voti a favore, 102 voti contrari e nessun astenut), è legge. Il provvedimento, con un testo di 9 articoli e un allegato, apporta modifiche sostanziali all’ordinamento giudiziario intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, sull’ordinamento giudiziario e sul codice dell’ordinamento militare. La principale novità è contenuta nell’articolo 1 che abroga l’abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. L’abuso d’ufficio è il reato commesso dai pubblici ufficiali durante lo svolgimento dei propri compiti quando abusano del loro potere per ottenere un vantaggio personale, ad esempio di tipo economico, o per danneggiare ingiustamente un’altra persona. Contemporaneamente, però, all’interno del decreto svuotacarceri è stato introdotto il reato di ’peculato per distrazione', che l’Anm considera «il segno tangibile di una scelta infelice». Il nuovo reato prevede che «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

 

  

 

Il traffico di influenze, invece, è un delitto contro la pubblica amministrazione commesso da un soggetto ad essa estraneo e mira a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell’opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Ora viene limitato a condotte particolarmente gravi e ne viene aumenta la pena minima, che passa da un anno a un anno e 6 mesi: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate e non vantate, mentre l’utilità data o promessa in alternativa al denaro è solo economica. L’articolo 2 è quello che riguarda le intercettazioni: i giornalisti potranno pubblicare solo quelle il cui contenuto sia «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento». I pubblici ministeri inoltre dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini. Sempre l’articolo 2 limita il potere del Pm di proporre appello. Sarà eliminato quello per le sentenze di assoluzione sui reati di «contenuta gravità». Resta la possibilità di richiederlo per i reati più gravi, compresi quelli del «Codice Rosso».

 

 

L’articolo 4 prevede che sarà un collegio di tre giudici, e non più un solo magistrato, a decidere, durante le indagini, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Prima di esprimersi a riguardo, inoltre, dovranno interrogare l’indagato, tranne nel caso in cui si presenti il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o se si tratta di reati gravi commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Cambiano anche le norme relative all’informazione di garanzia, che ora dovrà contenere una «descrizione sommaria del fatto». La notifica inoltre dovrà essere effettuata con modalità che tutelino l’indagato. La norma sull’avviso di garanzia, ha spiegato il Guardasigilli Carlo Nordio, «cambia, ma è il minimo sindacale nel senso che tutto questo resterà segreto, non sarà reso noto. Il che non significa imbavagliare la stampa, significa semplicemente tenere segreto un atto istruttorio che già dovrebbe essere tale, come previsto dall’articolo 114 del codice di procedura penale».