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Ddl Giuistizia, più tutele agli indagati e via l'abuso d'ufficio
Il ministro Carlo Nordio ha presentato ieri, durante il Consiglio dei ministri, la bozza del ddl Giustizia. L’obiettivo del testo: dare più garanzie per chi è sottoposto a indagini. Per farlo sarà necessario modificare il codice penale, il codice di procedura penale e l’ordinamento giudiziario. Ma andiamo a vedere cosa prevede il disegno di legge.
ABUSO D’UFFICIO
Il punto di partenza è che, secondo dati del 2021, a fronte di 4.745 iscrizioni nel registro degli indagati sono state 18 le condanne di primo grado. Si propone l’abrogazione dell’articolo 323 del codice penale che riguarda il delitto di abuso d’ufficio. Poi c’è la normativa a favore dei whistleblowing, per proteggere chi segnala «comportamenti, atti e/o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato».
TRAFFICO DI INFLUENZE
Qui l’obiettivo è definire meglio la nozione di «mediazione illecita». Questa formula viene usata per descrivere una mediazione finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Viene invece mantenuta l’ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista «in conto corruzione».
Quindi chiunque, «sfruttando intenzionalmente le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di servizio pubblico, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale per realizzare una meiazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi».
INTERCETTAZIONI
Qui l’obiettivo è aumentare la tutela della riservatezza di una terza persona, estranea al processo, che possa essere citata in una conversazione intercettata. Non devono essere riportati i dialoghi e i dati di soggetti non coinvolti con le indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. Allo stesso modo nella richiesta di misura cautelare del pm e nell’ordinanza del giudice non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, a meno che non vengano considerati elementi indispensabili per l’esposizione degli elementi rilevanti.
CONTRADDITTORIO
Qui il fine è dare all’indagato e al giudice un momento di interlocuzione diretta, prima di una misura cautelare. Per questo viene introdotto il principio di «contraddittorio preventivo» nei casi in cui durante le indagini preliminari non sia necessario «l’effetto sorpresa» del provvedimento per evitare la fuga o l’inquinamento delle prove da parte dell’indagato.
MISURE CAUTELARI
Si introduce la competenza di un organo collegiale, formato da tre giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Riguarderà solo la misura cautelare in carcere, non per la detenzione domiciliare. Visto l’impatto dell’organizzazione sull’organizzazione dei tribunali, soprattutto per le incompatibilità dei tre giudici rispetto alle successive fasi del processo, si prevede un aumento dell’organico con 250 nuovi magistrati da destinare alle funzioni giudicanti.
LIMITI ALL’APPELLO
Il ddl propone di ridisegnare il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, rispettando però le indicazioni della Corte costituzionale.
LIMITE DI ETA'
Il ddl propone un limite d’età, di 65 anni, per i giudici popolari delle Corti d’Assise.
TEMPI DI ACCESSO
Si riducono a otto mesi i tempi indicati per la formazione della graduatoria dopo l’ultima prova scritta e a dieci mesi quelli per definire l’intera procedura concorsuale con l’effettivo inizio del tirocinio per i candidati dichiarati idonei.