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Equo compenso, sì della Camera: a chi si applica il provvedimento
Ok all’equo compenso, il cui iter si era interrotto al Senato nella scorsa legislatura. Festeggia il governo, con il ministro Francesco Lollobrigida che spiega che «l’approvazione all’unanimità alla Camera dei deputati della legge sull’Equo compenso, Camera della fortemente voluta dal presidente Giorgia Meloni, rappresenta il raggiungimento di un principio di civiltà giuridica e professionale. Un provvedimento volto a tutelare milioni di professionisti, lavoratori che vanno valorizzati perché sono un patrimonio per la nostra Nazione. Sarebbe illogico continuare solo a vessare questa categoria con nuove tasse, senza prevedere un sistema di tutele che assicuri dignità agli autonomi. Con questa norma abbiamo stabilito un perimetro di regole per difendere i professionisti dalla committenza forte. Una legge fortemente voluta da Fratelli d’Italia e che nasce nella scorsa legislatura. Ringrazio tutte le forze politiche che, lealmente, hanno sostenuto questa proposta per difendere un modello sociale e valoriale, basato su meritocrazia e competenza».
Plaude all’approvazione anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro perché, afferma il presidente Rosario De Luca, «la norma fissa un principio fondamentale: nessuno deve lavorare gratuitamente. Principio che però deve essere applicato anche ai rapporti tra privati. Auspichiamo, infatti, che il provvedimento venga integrato il prima possibile per includere - senza limitazioni - l’intera platea dei soggetti privati tra quelli obbligati a corrispondere un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale».
Per Chiara Gribaudo, vicepresidente della commissione Lavoro, invece «l’ansia da risultato del centrodestra e l’incapacità di ascoltare e di comprendere i rilievi mossi dalla grandissima maggioranza delle rappresentanze dei professionisti hanno generato un testo insoddisfacente, che non garantirà l’equo compenso ai professionisti, se non in misura assai marginale, e che ancora una volta divide i professionisti tra ordinisti e non». L’equo compenso si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonchè di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Inoltre, si applica ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purchè vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese; gli accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. Infine, la norma si applica alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione.