Elezioni 2022, guida pratica al voto del 25 settembre
Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, seggi aperti per le elezioni politiche. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la fine delle votazioni e il nuovo parlamento si riunirà entro il 13 ottobre.
Sono due le principali novità di questa tornata elettorale. La prima è che, con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggeranno 400 deputati (invece che 630) e 200 senatori (invece che 315). La seconda è che l'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava aver compiuto i 25 anni.
Cosa portare al seggio
I cittadini si dovranno presentare al seggio elettorale di appartenenza portando con loro una scheda elettorale che non abbia terminato lo spazio per i timbri e un documento di identità valido. La tessera elettorale, se necessario, si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza. L'ufficio resterà aperto anche dalle 9 alle 18 il 23 e il 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle 7 alle 23.
Come votare
Il seggio elettorale consegna all’elettore due schede, una per la Camera e una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici e recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. Il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato; il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.
Esempi di espressione delle preferenze
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.