Il governo prova a salvare Bonafede. Approvato il decreto contro le scarcerazioni dei boss
L'esecutivo mette una toppa ai detenuti che escono dal carcere per motivi di salute e con il pericolo del coronavirus
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con le nuove norme sulla revisione della scarcerazione dei detenuti per reati di mafia, terrorismo o criminalità organizzata, per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari per gravi problemi di salute che si potrebbero aggravare a causa del coronavirus. Il decreto non è solo un modo per risolvere questo problema, che negli ultimi giorni ha portato fuori dal carcere molti detenuti, ma è anche per salvare il posto (e la faccia) al ministro Bonafede che è sempre più in bilico, anche per le accuse del pm Nino Di Matteo. Ecco cosa prevede il decreto. Si parte dai termini temporali: rivalutazione da parte della magistratura di sorveglianza entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di detenzione domiciliare, da ripetere poi con cadenza mensile. Ma la valutazione può anche essere immediata se il Dap segnala una struttura penitenziaria o sanitaria idonea a ospitare il detenuto. Per i detenuti in alta sicurezza o al 41 bis, si legge nel testo, "il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime del 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile»". Ancora, il decreto prevede che "la valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena". Inoltre, "prima di provvedere alla scarcerazione l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute".