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Italia divisa in tre contro il coronavirus. Il decreto del governo: tutte le misure

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Davide Di Santo
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Contro la diffusione dei contagi del nuovo coronavirus il governo divide l'Italia in tre. Nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato oggi, sono contenute le misure in vigore fino all'8 marzo. Tre le regioni individuate dal provvedimento: la prima, contenuta nell'allegato uno, (nella regione Lombardia Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella regione Veneto: Vò), la zona ross adel contagio. Le altre due, contenute negli allegati 2 (Regioni: Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto. Province: Pesaro e Urbino; Savona) e 3 (Province: Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona) con misure meno rigide. Nella zona rossa vigono il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui presenti; il divieto di accesso, la sospensione di manifestazioni e iniziative, la chiusura delle scuole, la sospensione dei viaggi d'istruzione, la chiusura dei musei e degli altri istituti culturali, la sospensione dell'attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali), la sospensione delle procedure concorsuali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto, la sospensione delle attività delle imprese ad  esclusione di quelle che erogano servizi essenziali. Tra le misure in vigore nelle altre zone contenute nell'allegato 2 (Regioni: Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto. Province: Pesaro e Urbino; Savona) "sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1". "Sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose". L'apertura dei luoghi di culto è condizionata "all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro".  Il decreto è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri competenti e i presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito. Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento. 1. Misure applicabili nei comuni della "zona rossa" (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò). Per tali comuni si stabilisce quanto segue: il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero fino al 15 marzo; la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.  Misure ad hoc invece riguardano le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e le province di Pesaro e Urbino e di Savona, oltre a quanto detto prima per eventi sportivi e manifestazioni pubbliche, è prevista "la sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza". Prevista anche "la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile". E "lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". Negli stessi territori "l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub" è condizionata "all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori". Sempre in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona "l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura" avviene "a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro".

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