La soppressione della prescrizione penalizza tutti. Anche gli innocenti
L'entrata in vigore della riforma – o, come da più parti osservato, la soppressione di fatto – della prescrizione è ormai vicina. Dal 1° gennaio, troverà applicazione la nuova disciplina dello “Spazzacorrotti”, che dispone la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La questione sta riecheggiando con forza nelle aule parlamentari. Lo scorso 3 dicembre, la Camera, in un'atmosfera di palpabile tensione, ha respinto la richiesta d'urgenza della p.d.l. dell'On. Costa di Forza Italia, tesa a mettere in calendario prima della fine dell'anno un progetto per abrogare, o almeno modificare, la riforma. La partita, ad ogni modo, non è chiusa, e già si profila un possibile conflitto d'attribuzione di fronte alla Corte costituzionale promosso dai deputati azzurri. Anche fuori dalle Istituzioni il dibattito è acceso e si stanno susseguendo una serie d'iniziative nel mondo accademico e professionale: l'ultima in ordine di tempo è la “Maratona oratoria per la verità sulla prescrizione” organizzata dall'Unione delle Camere penali, dal 2 al 7 dicembre, a Roma, di fronte alla Cassazione. C'è da scommettere che il confronto proseguirà serrato anche nelle prossime settimane, e ben oltre il fatidico 1° gennaio. Non senza ragione. Questa modifica della prescrizione – almeno decontestualizzata da una più ampia riforma organica – non persuade affatto. È chiaro che, se il problema è assicurare i colpevoli alla giustizia nonostante le lungaggini del processo (o delle indagini), la soluzione migliore non è autorizzarne la durata infinita, così avallando inerzie e dilazioni anche patologiche; ma renderlo più rapido, ponendo termini stringenti, presidiati da “sanzioni” processuali (quali preclusioni, decadenze, fino all'estinzione) e disciplinari per tutti i soggetti coinvolti. In questa prospettiva, la scure della prescrizione è un fondamentale elemento acceleratorio, e il suo venir meno, più che una cura, suona come il certificato della malattia cronica della giustizia italiana. Porre il processo al di fuori del flusso del tempo, poi, danneggia tutti: la vittima, e tutta la collettività, che hanno interesse ad un pronto accertamento della responsabilità e alla punizione del reato; l'innocente, già danneggiato dal sol fatto di essere sottoposto al procedimento, e per il quale ogni giorno in più alla gogna è un supplizio intollerabile; lo stesso colpevole, che ha diritto di veder definita in breve la sua vicenda, scontando la sanzione per poi reinserirsi in società. La battaglia per la prescrizione merita senz'altro di essere combattuta, non solo di per sé, ma anche in una logica di più generale contrasto ad una preoccupante parabola di irrazionalismo e disinvoltura nell'impiego delle norme penali. Lo Stato di diritto non può mai smarrire la sua stella polare, che è la garanzia della libertà del cittadino contro l'aggressione dell'autorità. In questa logica, il diritto penale, che rappresenta la massima forma di minaccia del potere alla sfera delle libertà individuali, non può non essere “liberale”; non può non essere circoscritto nelle forme della stretta ragionevolezza e proporzionalità; non può non incarnare la ragione delle leggi che prevale sulla passione degli uomini. Allo stesso modo, il processo deve restare il luogo dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali, non divenire il mezzo, o il palcoscenico, attraverso cui lo Stato regola i conflitti sociali, governa i flussi di consenso o veicola disegni di moralizzazione pubblica. L'auspicio è che la riforma della prescrizione sia modificata in profondità, o accompagnata da misure di sistema che riescano a ricondurne l'impatto entro soglie accettabili. Fra le strade percorribili c'è senz'altro quella del referendum abrogativo. In base all'art. 75 della Costituzione, la richiesta potrebbe essere presentata non solo da 500 mila elettori, ma anche da 5 Consigli regionali, come avvenuto per il referendum sul maggioritario. È vero che lo strumento referendario potrebbe solo “eliminare chirurgicamente”, in negativo, la nuova disciplina, non stabilirne in positivo una nuova, e neppure far rivivere la vecchia; ma certo, è un rimedio che vale la pena tentare, in attesa di un intervento del legislatore, per sollecitarlo, e tenere viva l'attenzione su un tema di civiltà, prima ancora che giuridico. * Professore a contratto di Diritto Pubblico – Università San Raffaele