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Quel fattore tempo che condiziona la giustizia

Se si guarda ad alcune recenti riforme, verrebbe provocatoriamente da chiedersi se anche il legislatore abbia...

Davide De Lungo*
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Il quadro di Salvador Dalì “La persistenza della memoria” (1931) è noto a tutti per gli ormai celeberrimi “orologi molli” raffigurati al centro della scena. Questi orologi deformati, quasi liquefatti, evocano la relatività del tempo e la soggettività della sua percezione nella mente umana, contro la pretesa di misurarne e scandirne in modo oggettivo il flusso.  Bene: se si guarda ad alcune recenti riforme, verrebbe provocatoriamente da chiedersi se anche il legislatore abbia nel taschino “orologi molli”. Il fattore tempo, in effetti, sembra usato in maniera quantomeno disinvolta, liquida. Vengono alla mente ormai diversi esempi, ma tre casi, per il loro impatto, meritano particolare menzione.  Cominciando dai contratti pubblici, il c.d. decreto sblocca-cantieri ha sospeso in via sperimentale e per un periodo limitato le principali norme controverse, anziché abrogarle o modificarle come preannunciato in un primo momento. La sospensione, “nelle more della riforma complessiva del settore”, opera fino al 31 dicembre 2020; entro il 30 novembre 2020 il Governo deve presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa. Anche gli altri interventi realizzati, per la quasi totalità, consistono in deroghe solo temporanee alla disciplina vigente, per l'orizzonte 2019-2020. Ora, il problema è questo: la sospensione e la deroga temporanea, per quanto consentano di dare risposte immediate, rischiano tuttavia di alimentare dubbi e incertezze, specie in un Paese dove nulla è più permanente del transitorio. Una seconda vicenda significativa è quella della riforma della prescrizione, introdotta dalla c.d. “legge spazzacorrotti” con efficacia differita, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Si ricorderà che nel dibattito politico di quei giorni molti appoggiarono la riforma con una ben precisa riserva mentale: e cioè, che quella riforma non sarebbe mai stata operativa davvero, o sarebbe stata del tutto depotenziata, dalla riforma organica del processo penale, di prossima approvazione. Oggi, di questa riforma organica non c'è traccia, e la nuova prescrizione sta per scattare, senza alcun controbilanciamento. E senza neppure alcuna norma transitoria. Per i fatti commessi entro il periodo compreso fra l'entrata in vigore dello “spazzacorrotti” e l'entrata in vigore della prescrizione più di qualcuno ha dubitato che il principio d'irretroattività della norma penale più sfavorevole possa essere invocato, considerando che la norma più sfavorevole era comunque prevedibile. Inoltre, il differimento temporale incentiva a commettere i reati oggi, per poter sperare nella prescrizione, visto che poi diventerà più difficile giovarsene.  Il terzo esempio è rappresentato dalla riforma dei reati tributari nel recente decreto fiscale. L'art. 39 incide sulla disciplina dei reati tributari sotto tre versanti: inasprisce le pene; introduce la confisca allargata; modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni. A destare qualche perplessità di ordine tecnico è però la clausola di differimento dell'efficacia temporale: le nuove norme, infatti, “hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di  conversione”. Ebbene: la previsione, entro un decreto-legge, di una fattispecie incriminatrice nuova, o di un inasprimento sanzionatorio, con efficacia temporale differita all'entrata in vigore della legge di conversione, pone due fondamentali problemi di ordine costituzionale. Il primo è legato ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza della norma, la cui assenza pare tradita dallo stesso Governo, che differisce l'applicazione della disposizione all'evento futuro e incerto della conversione. Il secondo è legato alla certezza del diritto, poiché – scindendo temporalmente la qualificazione come reato di un fatto dalla sua concreta sanzionabilità – si ingenera una forte incertezza nei destinatari delle norme e, anche qui, un incentivo a delinquere nelle more della conversione, poiché i fatti commessi prima comunque non potranno essere sanzionati in forza del principio d'irretroattività della norma più sfavorevole.   La lettura combinata di queste tre riforme dovrebbe indurre un maggior presidio del legislatore sul rilievo del fattore tempo: “poche regole semplici e stabili” sembra ancora una ricetta vincente di politica del diritto, almeno sotto il profilo della certezza del diritto; e il diritto, sia consentito aggiungere, o è certo, o non è. Il differimento, la sospensione, la proroga o altri congegni similari, a ben guardare, sono spesso strumenti volti a sdrammatizzare le decisioni, allentare la responsabilità, procrastinare l'individuazione degli interessi da sacrificare. Strumenti tesi a non decidere, o a decidere solo in apparenza. Istanze tutte legittime e fisiologiche, ma con un caveat: le norme rappresentano senz'altro la prima e principale traduzione in atto della politica; ma è auspicabile che non finiscano per esaurirsi in una mera continuazione della comunicazione social con altri mezzi. *di Davide De Lungo (professore a contratto di Diritto Pubblico - Università San Raffaele)

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