vicepremier ai ferri corti

Sul condono scintille Di Maio-Salvini

Silvia Sfregola

Il condono fa litigare i due vicepremier. Nel testo, oggetto dello "scandalo" che ha indotto Di Maio ad evocare "la manina", si allargano le maglie del condono. Aumenta il numero di imposte sanabili comprendendo anche l’Iva e si affacciano i capitali detenuti all'estero, sale il tetto dell'imponibile regolarizzabile che da 100 mila potrebbe raggiungere i 500 mila euro o anche di più; di conseguenza arrivano le depenalizzazioni e gli scudi comprendendo, oltre ai classici reati tributari (dall'omessa dichiarazione alla dichiarazione fraudolenta), anche reati assai delicati come il riciclaggio e l’autoriciclaggio. È all'articolo 9 del testo - sui 26 complessivi - che arrivano le maggiori novità per la cosiddetta "dichiarazione integrativa speciale" con cui si potrà sanare la propria posizione e che potrà essere presentata fino al 31 maggio 2019 per "correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017". Il tetto dei centomila euro che si possono fare emergere nella misura del 30 per cento di quanto già dichiarato però "vale per singola imposta e per periodo di imposta" e non complessivamente. Sugli importi si applicherà "senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori" un'aliquota al 20% "ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'imposta regionale sulle attività produttive". Per l'Iva si applicherà un'aliquota media "risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali". Nei casi in cui non sia possibile determinare l'aliquota media si applica quella ordinaria al 22%. Non solo: "Nei confronti dei contribuenti che perfezionano la procedura di integrazione o emersione ai sensi del presente articolo e limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della procedura: è esclusa la punibilità" per i reati di dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento Iva. Inoltre nell'ambito di questi reati "è esclusa la punibilità" di riciclaggio. Attenzione però. "Chiunque fraudolentemente si avvale" della dichiarazione integrativa speciale "al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi da quelli previsti è punito con la medesima sanzione" prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per i contribuenti che non si avvalgono della possibilità di mettersi in regola, i termini per gli accertamenti sono prorogati di tre anni.