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Ecco come funziona il commissariamento di una banca

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Questasituazione è disciplinata dagli articoli dal 70 al 76 del titolo quarto del Testo Unico Bancario. L'amministrazione straordinaria viene disposta con decreto dal ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. La durata massima è di un anno, con una proroga di sei mesi in casi eccezionali. Ed è sempre a Palazzo Koch che spetta, entro quindici giorni dall'emanazione del decreto, la nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza. I commissari, che possono essere revocati dalla Banca d'Italia, esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Il loro compito è ben preciso:devono accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità, convocare le assemblee e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Inoltre quando lo ritengono necessario devono esercitare l'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale. Hanno il rango di pubblici ufficiali e devono attenersi alle eventuali prescrizioni di via Nazionale, che ha inoltre il potere di autorizzare le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico. Il comitato di sorveglianza, da parte sua, esercita funzioni di controllo e consultive. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale e acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili e accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È esclusa ogni distribuzione di utili. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi, senza che possa, nel frattempo, essere dichiarata l'insolvenza. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia, che ha inoltre il compito di approvare il bilancio stilato dai commissari. Prima della cessazione del loro mandato, i commissari devono inoltre provvedere alla ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

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