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Entra in vigore la par condicio in tv. Politici solo negli spazi autorizzati

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Lostabilisce il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera varrà per le prossime elezioni politiche e regionali. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature (21 gennaio) e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni (22 febbraio), i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni. Nel periodo di vigenza della delibera, la programmazione televisiva Rai è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito: a) la comunicazione politica può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 9; c) l'informazione è assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

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