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Il governo prova a dare il via libera al decreto «liste pulite»

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Dopoil rinvio di giovedì scorso, il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al testo che sbarra la strada alla candidatura a cariche elettive e di governo a chi ha subito sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il decreto legislativo - 18 articoli, 15 pagine - è stato predisposto dal ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, insieme ai ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione, Paola Severino e Filippo Patroni Griffi. Nel corso della riunione di oggi potrebbero esserci correzioni e limature, ma l'intenzione del governo è dare l'ok al provvedimento in modo che sia in vigore già alle prossime, ormai vicine, elezioni amministrative. In fibrillazione il Pdl, che pressa per ammorbidire la «scure» dell'incandidabilità. Non può essere candidabile al Parlamento, stabilisce l'articolo 1, chi ha riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3 bis (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, contraffazione, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, al contrabbando di tabacchi, traffico illecito di rifiuti) e 3 quater del codice di procedura penale (terrorismo); chi ha riportato condanne superiori a due anni per delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione, concussione, malversazione, ecc.); nonché chi ha riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena non inferiore al massimo a quattro anni (vi rientrano reati come favoreggiamento personale, falso materiale in atto pubblico, stalking, voto di scambio, aggiotaggio, reati fiscali, fallimentari, furto, rapina, truffa, riciclaggio, usura, abusivismo). Se la condanna definitiva interviene nel corso del mandato parlamentare, prevede l'articolo 2, ci sarà la decadenza dalla carica. Analoghi impedimenti alla candidatura sono previsti dal testo per il Parlamento europeo, incarichi di governo nazionale. Quanto alla durata dell'incandidabilità, indica l'articolo 13, essa decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, anche in assenza di pena accessoria, non è inferiore a sei anni. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità è commesso con abuso di poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, la durata dell'incandidabilità è aumentata di un terzo. I tecnici della giustizia del Pdl si chiedono polemicamente se il governo eserciterà una sola delle deleghe previste nel ddl Anticorruzione, e cioè quella sulle «liste pulite», o anche l'altra sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ma a preoccupare il partito è anche l'iter del provvedimento. Il decreto una volta licenziato dal governo, sarà trasmesso alle Commissioni competenti delle Camere, che hanno 60 giorni per esprimere un parere non vincolante. Trascorsi i 60 giorni senza pareri il testo può essere adottato.

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