Il governo incassa al Senato quattro fiducie sul disegno di legge per la riforma del mercato del lavoro, che ora passa all'esame della Camera.

Ilpremier Mario Monti lo ha detto a chiare lettere. Anche il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha sottolineato che la riforma «è un tassello di un disegno più ampio» che punta a rilanciare la crescita, e soprattutto si avvicina agli «standard europei». Poi ha fatto mea culpa sugli esodati: abbiamo sbagliato ma abbiamo fatto la riforma delle pensioni in 20 giorni. È probabile quindi che il passaggio a Montecitorio venga blindato anche se non sarà facile far accettare tutto a un ramo del Parlamento e dunque forse qualche piccolo spazio per alcune modifiche potrebbe esserci. «Viste le esortazioni sul piano internazionale - dice il ministro - auspico un'approvazione veloce dalla Camera». Ma vediamo alcune delle novità. Art.18. Addio reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista in alcuni casi un'indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo primo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia «fittizia». Uniche eccezioni: maternità o infortuni sul lavoro. Resta nullo il licenziamento discriminatorio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge. Contratti a tempo. La durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (la causale), sarà di un anno. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore. Il Parlamento ha reso più soft quanto previsto dal governo. Apprendisti. Norme più stringenti, anche se il Senato ha allentato i vincoli previsti all'inizio. Sarà infatti sempre possibile assumere un nuovo apprendista, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate. Co.co.pro. Definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l'attuale una tantum per i parasubordinati. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6mila euro. P.Iva. La durata di collaborazione non deve superare otto mesi (6 nel ddl originario); il corrispettivo pagato non deve superare l'80% di quello di dipendenti e co.co.co (75% nel ddl); il lavoratore non deve avere una postazione «fissa» in azienda: niente scrivania ma il telefono sì. Le partite Iva con un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro sono considerate vere.