Pene più dure per corrotti e abuso d'ufficio
Viene aumentata la pena per la corruzione per esercizio della funzione; il nuovo reato di traffico di influenza non sostituisce il millantato credito, ma si aggiunge ad esso; vengono previste le necessarie norme di coordinamento con il codice penale. Sono queste le tre novità dell'emendamento al ddl anticorruzione presentato ieri in commissione dal ministro Paola Severino. Ecco le principali novità. Corruzione per esercizio funzione. Aumenta, rispetto al primo testo del ministro, da 1 a 5 anni (era da 2 a 4) la pena per il reato del pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il reato, che si verifica anche a prescindere dal compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, entra così nello spettro di quelli intercettabili. Concussione. Viene punito con la reclusione da 6 a 12 anni il pubblico ufficiale che costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. L'incaricato di pubblico servizio, fanno notare i tecnici, potrà invece essere comunque indagato per estorsione. Indebita induzione a dare o promettere utilità. È il nuovo reato che nasce dalla separazione della concussione «per costrizione» da quella «per induzione». Vengono puniti sia il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (da 3 a 8 anni), sia il privato dà o promette utilità (fino a 3 anni). Corruzione per atto contrario doveri ufficio. Aumenta la pena per la cosiddetta corruzione «propria», che ricorre quando il pubblico ufficiale commetta un atto contrario ai doveri di ufficio, ricevendo denaro o utilità. La pena, che era da 2 a 5 anni, diventa da 3 a 7 anni di reclusione. Corruzione tra privati. Viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni (pene raddoppiate in caso di società quotate). Viene perseguita d'ufficio e non a querela. Qualcuno osserva che la norma viene collocata nella parte del codice civile che riguarda le società, e quindi non colpisce altri soggetti come le fondazioni e le associazioni (tra cui i partiti). Da via Arenula si fa sapere però che l'art. 7 della convenzione di Strasburgo parla della corruzione attiva nel settore privato nell'ambito di attività commerciali. Corruzione in atti giudiziari. È punita con la reclusione da 4 a 10 anni (attualmente gli anni sono da 3 a 8). Peculato. Aumenta la pena per il reato: reclusione da quattro a dieci anni (era da tre a dieci anni). Abuso d'ufficio. Non più reclusione da 6 mesi a 3 anni, ma da da 1 a 4 anni. Interdizione perpetua dai pubblici uffici. È prevista per il peculato, la concussione, la corruzione propria e la corruzione in atti giudiziari.