LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI I licenziamenti per motivi discriminatori sono nulli indipendentemente dalla motivazione adottata e quindi si considerano come mai effettuati.

Èprevista la reintegrazione nel posto di lavoro (anche per i dirigenti) qualsiasi sia la dimensione dell'azienda e il numero di dipendenti e il risarcimento della retribuzione e dei contributi dal momento del licenziamento a quello della sentenza del giudice. L'onere della prova spetta al lavoratore.