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Il testo della proposta di legge

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Ecco il testo integrale della proposta di legge che tanto ha fatto discutere, suscitando molte polemiche. È stato ribattezzato "processo lungo", perchè attraverso le sue norme rischia di allungare in modo significativo i tempi della giustizia italiana. In base al testo, infatti, l'imputato può chiedere al giudice di sentire tutti i testimoni in sua difesa, nonchè di acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore. Una proposta approvata dal Senato e che attende il secondo via libera dalla Camera, dopo le accese proteste dell'opposizione. Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati il 17 febbraio 2011 (v. stampato Senato n. 2567)Modificata dal Senato il 29 luglio 2011 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI: LUSSANA, COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DI PIETRO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO, GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, ANGELA, NAPOLI, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 luglio 2011 TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. ART. 1. 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile,». 2. All'articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili. 2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio»; b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,». 3. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse; b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,». 4. All'articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis e ad esclusione dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza». 5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado. 6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi. 7. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente». 8. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni»; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. I condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, quando ricorrono una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1) e 5-bis), e 577, primo comma, numeri 1) e 4), dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni». 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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