Biotestamento, sì della Camera. Il testo torna in Sentao
In fibrillazione per la crisi finanziaria, attraversata da recriminazioni incrociate, la maggioranza, nonostante il voto segreto e con l'apporto dell'Udc, ritrova compattezza con il biotestamento. La Camera dei deputati ha approvato con ampio margine il ddl nato nel 2008 sulla scia della vicenda di Eluana Englaro: 278 i voti a favore, 205 quelli contrari, 7 gli astenuti. Il tema del fine vita, del resto, ha sempre diviso e unito trasversalmente. E la storia del provvedimento ha rispecchiato, nel corso dei mesi, gli alti e i bassi della vita del Pdl. Licenziato a spron battuto dal Senato alla vigilia della conferenza fondativa del partito di Berlusconi e Fini, a marzo del 2009, il ddl è caduto ostaggio - con rinvii e polemiche - dello scontro tra i due cofondatori del Pdl. Dopo la fuoriuscita del presidente della Camera, la maggioranza, su questo tema, ha trovato un'intesa sempre più solida con l'Udc di Pier Ferdinando Casini, ma anche con l'Api di Francesco Rutelli e i settori più moderati del Pd. Ora, con l'opposizione che chiede forte le dimissioni di Berlusconi e il neosegretario del Pdl Angelino Alfano che rilancia il valore della vita, la maggioranza è riuscita a campiere il penultimo passo dell'iter parlamentare. Diviso, nel contempo, il Terzo polo, tra Udc e Api favorevoli al disegno di legge e i 'finiani' decisamente opposti. E nel Pd non sono mancate, anche negli ultimi voti, divergenze evidenti, con Ignazio Marino che preannuncia il referendum sulla legge, l'anima popolare guidata da Beppe Fioroni vicina alle posizioni di maggioranza e 14 deputati capitanati da Pier Luigi Castagnetti che avrebbero preferito non legiferare e optano di non votare. L'aula di Montecitorio ha modificato in vari punti il testo elaborato dalla commissione Affari sociali. Innanzitutto, ha deciso che la Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) si attiva solo per i malati in stato vegetativo per i quali è stata "accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale". In secondo luogo la maggioranza dei deputati ha eliminato ogni riferimento ai casi di controversia sull'applicazione della Dat (tanto quella tra medico e fiduciario quanto quella che può nascere dall'assenza di fiduciario). Vengono invece confermati i capisaldi del ddl, dal "no" all'eutanasia al divieto - salvo casi eccezionali di malati terminali - di sospensione di alimentazione e idratazione al principio del consenso informato. Con un testo che somiglia molto a quello licenziato dal Senato, la maggioranza alla Camera ottiene così un triplice risultato. Calibra il provvedimento sulla vicenda di Eluana Englaro, tornando così all'originale intento del premier Silvio Berlusconi di prevenire con la legislazione altri interventi della magistratura in questo campo. Sopisce le fibrillazioni che le modifiche intervenute nei mesi scorsi avevano prodotto in seno alla maggioranza. E, infine, spiana la strada ad un'approvazione rapida quando il testo tornerà al Senato per l'ultima lettura, prevedibilmente non prima dell'autunno. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per i medici, escludono la possibilità di sospendere nutrizione e idratazione (salvo in casi terminali), sono applicabili solo se il paziente ha un'accertata assenza di attività cerebrale. Sono i punti salienti della legge sul testamento biologico approvata oggi alla Camera, che per il varo definitivo dovrà tornare al Senato. Il testo si compone di otto articoli. Il primo "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge", e vieta esplicitamente "ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza". Il secondo articolo è quello sul "consenso informato": "Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole". L'articolo 3, il cuore della legge, definisce i limiti e le modalita' delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante "esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge". E' una delle modifiche dell'ultim'ora: la legge prevede in sostanza che il paziente possa dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto. In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e idratazione "devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento". Altra modifica di oggi, tra le polemiche dell'opposizione, la riduzione di fatto della "platea": l'applicazione dei biotestamento scatta solo per chi e' "nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo' assumere decisioni che lo riguardano". Il quarto articolo stabilisce che le DAT hanno valore per 5 anni e sono rinnovabili. Il quinto prevede che entro 2 mesi dal varo dela legge vengano istituite dal ministero della Salute "linee guida cui le regioni si conformano" per "assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo". Il sesto articolo fissa la figura del fiduciario nominato dal dichiarante, "l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico". Il settimo sancisce che il biotestamento non sarà vincolante per il medico: "Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento - si legge infatti nel testo - sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno". Soppresso invece il collegio dei medici, inizialmente previsto per dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario. Infine, l'articolo 8 (che in realtà è l'articolo 9, ma l'ottavo è stato abrogato) istituisce il registro delle DAT "nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio e' il Ministero della Salute".