"Non cancelliamo i processi"
In questi giorni, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono state diffuse informazioni non condivisibili relative all’impatto della prescrizione breve. Mi riferisco specificamente alla strage di Viareggio e de L’Aquila. Per esempio, il disastro di Viareggio avvenne nel giugno 2009. L'autorità giudiziaria sta procedendo per reati gravissimi, come l'omicidio colposo plurimo e il disastro ferroviario, puniti con pene molto severe e che si prescriveranno, quindi, in un tempo lontanissimo. Ebbene, se la norma all'esame del Parlamento fosse approvata, la prescrizione del disastro ferroviario di Viareggio maturerebbe in 23 anni e quattro mesi, quindi nel 2032, e la prescrizione dell'omicidio colposo plurimo addirittura dopo, fino a un massimo di 35 anni dai fatti, quindi nel 2044. D'altra parte la norma riguarda, così come anche nella gran parte dei casi de L'Aquila, soltanto gli incensurati e non anche i recidivi. Pertanto, mi sento di dire che analoghe considerazioni possono farsi sul disastro de L'Aquila, se è vero che il termine di prescrizione ordinaria è di 10 anni, aumentabile ad 11, anzi specificamente 11 anni ed otto mesi. A soli due anni dalla tragedia del sisma abruzzese credo vi sia tutto il tempo per definire il giudizio. Peraltro, nella fattispecie, il termine di prescrizione si ridurrebbe di soli dieci mesi. La norma, nella parte che tocca solo la posizione degli incensurati e non anche quella dei recidivi, non riguarda i termini di prescrizione dei reati, che restano invariati, ma riguarda il surplus di durata del processo determinato dai cosiddetti atti interruttivi della prescrizione, che si riduce mediamente di qualche mese. Ad esempio per le truffe, per l'aggiotaggio e per il market abuse, si passerebbe dall'attuale tetto massimo di 7 anni e sei mesi a 7 anni; per reati più gravi, come la bancarotta fraudolenta, il furto pluriaggravato, la rapina semplice, l'usura e la violenza sessuale, si passerebbe dagli attuali 12 anni e sei mesi a poco più di 11 anni e sei mesi; per la bancarotta fraudolenta ed aggravata (il caso Parmalat) si passerebbe dai 18 anni e nove mesi a 17 anni e sei mesi; per le lesioni volontarie (il caso Clinica Santa Rita) si passerebbe da 8 anni e nove mesi a 8 anni e due mesi. Anche per i reati contro la pubblica amministrazione il surplus di durata del processo nei confronti degli incensurati viene ridotto di pochi mesi: di sei mesi per il reato di corruzione (da 7 anni e sei mesi a 7 anni) e di otto mesi per la corruzione in atti giudiziari (da 10 anni a 9 anni e quattro mesi). Per reati di particolare allarme sociale, come l'omicidio colposo commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si passerebbe da 17 anni e sei mesi a 16 anni e quattro mesi, che diventano addirittura 23 anni e quattro mesi, se il fatto è commesso da chi guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Conclusivamente, il regime della prescrizione resta quello introdotto nel 2005 che in questi anni la Corte costituzionale, più volte sollecitata dai giudici, ha fatto salvo, estendendone, anzi, gli effetti a tutti i dibattimenti nei quali non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado, cosa affermata nella sentenza del 23 novembre del 2006, numero 393. La nuova norma, dunque, si limita a completare la riforma del 2005 per differenziare la posizione dell'imputato incensurato da quella del recidivo. Se poi il reato, invece di prescriversi in dieci anni – mi riferisco a quello cui ha più volte ha alluso l'opposizione – si prescriverà in nove anni e quattro mesi, occorrerebbe piuttosto domandarsi come mai in un tempo così lungo non si sia ancora arrivati nemmeno a una sentenza di primo grado. *Ministro della Giustizia Estratto del discorso pronunciato alla Camera il 12 aprile