La lunga storia dei derivati in Italia Il governo li ha bloccati nel 2009
Aglienti locali viene così riconosciuta la facoltà di accedere direttamente al mercato dei capitali anche mediante l'emissione di titoli obbligazionari. Finanziaria 2002 Vengono arricchiti gli strumenti di finanziamento possibili, nonché introdotta una maggiore flessibilità nella gestione delle passività di bilancio. Per quel che attiene il primo aspetto, le Amministrazioni vengono autorizzate a emettere obbligazioni o contrarre mutui e prestiti con rimborso del capitale a scadenza in un'unica soluzione. La Finanziaria 2002 demanda poi al Ministero dell'Economia il compito di coordinare l'accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti locali e di definire i criteri sull'utilizzo di strumenti derivati. Decreto Ministeriale numero 389 del 2003 Vengono specificate le operazioni consentite in materia di derivati per gli Enti locali. I principali nuovi vincoli sono: l'utilizzo dei derivati è consentito solo in relazione alla gestione di passività effettive, e quindi per finalità esclusivamente di copertura dei rischi, escludendo pertanto qualsiasi intendimento speculativo; il ricorso a derivati è ammesso in operazioni di ristrutturazione del debito, entro alcune specifiche condizioni e secondo requisiti ben definiti; le operazioni in derivati sono possibili solo con intermediari dotati di rating adeguato; la copertura del rischio di cambio (currency swap) nelle operazioni in valuta estera è obbligatoria. Finanziaria 2007 Viene ulteriormente incrementata la trasparenza delle operazioni. In particolare viene previsto: l'obbligo di comunicazione preventiva dei contratti in strumenti derivati al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Finanziaria 2008 Ha ribadito il principio della massima trasparenza sulle operazioni in derivati effettuate dagli Enti locali. Finanziaria 2009 Con l'articolo 3 viene disposto il divieto agli Enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento e comunque per almeno 12 mesi dalla promulgazione della legge. Resta tuttavia ferma la possibilità per gli Enti di ristrutturare il contratto derivato già esistente ad alcune condizioni.