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Durata dei procedimenti, nel testo le proposte del Pd

L'aula del Senato

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{{IMG_SX}}Il ddl sul processo breve deve valere da subito anche per i processi in corso di primo grado ma non per tutti: solo per quello puniti con meno di 10 anni di pena e relativi a reati coperti da indulto, vale a dire commessi fino al 2 maggio 2006. È quanto prevede una delle modifiche al ddl sul processo breve che il relatore del testo, Giuseppe Valentino, ha presentato in serata sottoforma di maxiemendamento. Il giudice - è scritto nelle modifiche alle disposizioni transitorie - dovrà dichiarare estinito il processo se sono trascorsi più di due anni dal momento in cui il pm ha chiesto il rinvio a giudizio senza che si sia arrivati a una sentenza di primo grado, oppure 2 anni e 3 mesi nei casi di nuove contestazioni. La norma transitoria, così rivista, farà valere la 'tagliolà processuale non più per tutti i processi in corso di primo grado ma solo per quelli (sempre di primo grado e mai di appello o cassazione) relativi a reati commessi prima del maggio 2006 e con pena inferiore a 10 anni. Tra essi vi sono anche i processi Mills e Mediaset a carico del premier Berlusconi. La norma transitoria farà valere il processo 'brevè anche ai giudizi di responsabilità in corso davanti alla Corte dei Conti «quando dal deposito della citazione in giudizio sono trascorsi almeno 5 anni», mentre negli altri casi le nuove norme si applicano nella fase di appello della magistratura contabile. Gli otto emendamenti cui la maggioranza ha dato il via libera nel corso del vertice di ieri a Palazzo Grazioli, prevedono anche una scansione tempo reale dei diversi gradi di giudizio differente da quella originariamente prospettata dal ddl Quagliariello-Gasparri (2 anni per il primo grado, due per il secondo e altri due per il terzo solo per reati fino a 10 anni di pena). La nuova scansione temporale è ora la seguente : nei processi per reati inferiori nel massimo a 10 anni, il giudice dovrà dichiarare estinto il processo se non sia arrivato a sentenza di primo grado entro 3 anni dal rinvio a giudizio in primo grado, due anni in appello, e un anno e sei mesi in cassazione; nei processi per reati con pene pari o superiori nel massimo a 10 anni di reclusione, i tempi di estinzione saranno invece di quattro anni in primo grado, due anni in secondo, un anno e sei mesi in Cassazione. Quando invece si procede per reati gravissimi quali mafia, terrorismo, eversione, etc, allora i termini sono rispettivamente di cinque, tre e due anni, inoltre il giudice - è scritto nel testo degli emendamenti - «può con ordinanza prorogare tali termini fino a un terzo, ove rilevi una particolare complessità del processo e vi sia un numero elevato di imputati».

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