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La reperibilità per malattia si allarga

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Almomento, le visite fiscali possono essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Ma, si legge in una circolare del Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, «si intende ampliare le fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre delle deroghe all'obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari». Per evitare giorni di malattia da parte dei «fannulloni», la circolare ricorda poi la responsabilità del dirigente prevedendo poi la possibilità «di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato. A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravita' del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio». Inoltre il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia. Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità di comminare una sanzione a carico del dirigente ovvero la decurtazione della retribuzione di risultato. A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto.

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