«Lo Stato è obbligato solo a insegnare la religione cattolica»
Inoltre,lo Stato italiano è obbligato, in forza degli accordi con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, mentre non ha alcun obbligo di assicurare l'insegnamento della religione islamica. Lo si rileva dalle norme e dalle pronunce correlate della Corte Costituzionale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che ha il suo fondamento giuridico nei Patti Lateranensi del 1929, nella legge 121 del 1985 di revisione degli accordi tra Stato italiano e Santa Sede e in almeno due sentenze della Corte Costituzionale: quella del 1989, considerata la «madre di tutte le sentenze» in materia di laicità dello Stato, e quella del 1991, sempre a proposito dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubblica. Dall'insieme di queste norme, si rileva — come scrive la Consulta — che «lo Stato è obbligato», in forza degli accordi con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica; mentre non ha alcun obbligo di assicurare l'insegnamento di altre religioni, tra cui quella islamica. Per gli studenti e per le loro famiglie l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti, invece, decidano di non avvalersene, l'alternativa è uno stato di non-obbligo.