Scudo fiscale al traguardo
Fini concede altro tempo all'opposizione. Il voto finale di Montecitorio sul decreto correttivo alle misure anticrisi si terrà oggi alle 13. Dopodichè il presidente della Camera farà scattare la «ghigliottina» per arrivare alla votazione e evitare che il provvedimento decada. Alle ennesime polemiche del centrosinistra Fini ha ricordato che è sua «precisa responsabilità assicurare l'approvazione entro i termini costituzionali» garantendo al presidente della Repubblica «l'esercizio di esaminare il decreto» che dovrà diventare legge domani. La decisione non ha placato l'Italia dei Valori che ha protestato in Aula e nella piazza antistante Montecitorio a colpi di slogan, «La mafia ringrazia», «Giorgio non firmare». Ma vediamo nel dettaglio come si articola lo scudo fiscale. Cosa è - Lo scudo fiscale consente di regolarizzare o rimpatriare capitali e patrimoni detenuti illegalmente all'estero. L'emersione può riguardare ad esempio: le somme di denaro, le azioni quotate e non quotate, le quote di società sebbene non rappresentate da titoli, le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative, i beni immobili, le opere d'arte ecc. In questo modo si evita l'accusa di esportazione illegale. I soggetti interessati - Possono effettuare il condono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le imprese estere controllate. In questo ultimo caso gli effetti della sanatoria siproducono «in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate o regolarizzate». I paradisi dei capitali - Per usufruire dello scudo è necessario che i beni siano nei Paesi tra quelli collaborativi allo scambio di informazioni. A breve arriverà la lista dei Paesi «collaborativi». Se i beni si trovano in uno di questi Paesi, lo scudo consente oltre al rimpatrio anche la regolarizzazione sul posto. In caso contrario è obbligatorio il rimpatrio. Beni di lusso in Paesi non collaborativi fiscalmente - Se gioielli, immobili, quadri di valore e altri beni si trovano in questi Paesi si può effettuare un rimpatrio «giuridico», ovvero si può conferire il bene a una società e effettuare il rimpatrio delle quote di tale società. Immobili - Sono escluse dal condono quelle case acquistate all'estero senza passare per un intermediario e che non sono state date in affitto. I tempi per mettersi in regola - Lo scudo è già in vigore dal 15 settembre. Da questa data e entro il 15 dicembre 2009 si deve presentare la dichiarazione riservata nella quale gli interessati devono attestare che le attività da rimpatriare erano detenute all'estero non oltre il 31 dicembre 2008. A giorni verrà diffusa una circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe fornire altri chiarimenti. I reati — Lo scudo protegge anche i reati di false comunicazioni sociali. Ma non solo, le garanzie sono estese a una serie di reati tributari e penali: dalle dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri artifici, a quella infedele, dall'occultamento alla distruzione di documenti contabili alla soppressione di atti veri. Quanto si paga - La sanzione è pari al 5% del valore emerso. Gli esclusi - Coloro che hanno procedimenti civili, amministrativi e tributari in corso. Antiriciclaggio - Cadono gli obblighi di segnalazione ai fini delle disposizioni sull'antiriciclaggio a cui sono tenuti gli intermediari. A chi rivolgersi per lo scudo - Gli intermediari sono le banche, le Poste, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie.