Intercettazioni: sì al ddl
L'opposizione insorge, è bagarre
Stretta per i pm che dovranno dimostrare la sussistenza di "evidenti indizi di colpevolezza" per ottere l'autorizzazione a intercettare e lavoro più complicato anche per i cronisti che potranno pubblicare gli atti di indagine solo per riassunto e rischieranno il carcere (anche se commutabile in pena pecuniaria) se pubblicano intercettazioni per cui è stata ordinata la distruzione. Sono alcune delle novità introdotte dal provvedimento che oggi la Camera ha approvato in prima battuta e ora passa all'esame del Senato. Limiti di ammissibilità - Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall'attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il contrabbando, le armi e gli esplosivi, l'ingiuria, la minaccia, l'usura, l'insider trading, l'aggiotaggio, la molestia anche telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico. Saranno autorizzate soltanto quando vi siano "evidenti indizi di colpevolezza" (e non più "gravi indizi di reato" come prevede la norma attuale): l'autorizzazione è decisa da un tribunale collegiale composto da tre giudici. Durata: 60 giorni al massimo - Potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi. Mafia e terrorismo - Diversa la disciplina quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti: l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono "sufficienti indizi di colpa". E le operazioni non possono superare i 40 giorni ma possono essere prorogate dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Intercettazioni ambientali - Sono consentite "solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa". Fanno eccezione i reati di mafia, terrorismo e quelli gravissimi. Procedimento contro ignoti - Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse presente sul luogo del delitto. Archivio riservato - Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto. Divieto utilizzo in procedimenti diversi - Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo. Carcere per chi pubblica intercettazioni da distruggere - Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. La pena minima di 6 mesi tuttavia è commutabile in pena pecuniaria. Pm senza volto - Il ddl prevede lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando l'immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive. Diritto di cronaca - Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l'indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza. Multe a editori e giornalisti - Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti con multe fino a 465mila euro. Per i giornalisti invece che infrangono il divieto, il provvedimento prevede l'arresto fino a 30 giorni o l'ammenda fino a 5mila euro oppure fino a 10mila se si tratta di intercettazioni. Ammenda per pm talpa - Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabili della fuga di notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l'ammenda da 500 a 1.032. Tetto di spesa - Con decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte d'appello. Il procuratore generale della corte d'appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative. Sostituzione per pm che violano il segreto - La toga che rilascia "pubblicamente dichiarazioni" sul procedimento che gli viene affidato ha l'obbligo di astenersi. E dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d'ufficio. Limiti a processi in tv - La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo se le parti la consentono. La disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di telecomunicazione e per le riprese video. Difficili le intercettazioni di utenze dei servizi segreti - Giro di vite sulle intercettazioni a carico di utenze riconducibili ad appartenenti ai servizi segreti. Il ddl prevede che la Procura che indaga "entro 5 giorni dall'inizio delle operazioni" debba chiedere l'ok al presidente del Consiglio, il quale poi ha 30 giorni di tempo per opporre il segreto di Stato. Gli atti trasmessi alla Presidenza del Consiglio devono essere immediatamente secretati e, fino alla risposta, le informazioni inviate a Palazzo Chigi possono essere utilizzate nel procedimento soltanto se ricorrano "esigenze cautelari di eccezionale gravità". Se la procedura non viene rispettata, la documentazione viene considerata 'nulla' e 'inutilizzabile'. E' prevista anche un'aggravante nel caso in cui vengano rivelate in modo indebito notizie segrete su un procedimento che "ha per oggetto comunicazioni di servizio di agenti del Dis o dei servizi di informazione per la sicurezza". Pm può acquisire d'urgenza anche i tabulati - Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini", il pubblico ministero dispone "con decreto" non solo le intercettazioni, come previsto dall'attuale codice di procedura penale, ma anche "l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni", cioè i tabulati.