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Dicembre '73 un giudice molesta un minorenne Ma dopo tre gradi di giudizio viene scagionato

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Scattanole manette e la sospensione dal lavoro. Poi, però, dopo tre gradi di giudizio e grazie a un'amnistia, tutto è annullato. E il Consiglio superiore della magistratura lo riabilita. Con una sentenza grottesca che fa impennare gli stipendi di migliaia di suoi colleghi. Ecco i verbali segreti di tutta la storia. Sono le 18 di un freddo pomeriggio di dicembre quando L.V., rispettabile magistrato di Corte d'Appello con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, fa il suo ingresso nella sala dell'Ariel, un piccolo cinema all'estrema periferia occidentale di Roma. Sullo schermo proiettano il film western La stella di latta. Ma ad attirare Vostro Onore nel locale non sono certo le gesta di John Wayne nei panni dello sceriffo burbero. No, a L.V., che ha ormai 41 anni suonati, dei cow-boy non frega proprio un fico secco. Se si è spinto tanto fuori mano è perché è in cerca di tutt'altro. Così, dopo aver scrutato a lungo nel buio della platea, individua il suo obiettivo. E, quatto quatto, scivola sulla poltroncina accanto a quella occupata dal quattordicenne I.M. Quello che succede in seguito lo ricostruisce il verbale della pattuglia del commissariato di polizia di Monteverde che alle 19.15 raggiunge il locale su richiesta della direzione. «Sul posto c'era l'appuntato di polizia G.P., in libera uscita e perciò casualmente spettatore nel cinema, che consegnava ai colleghi sopravvenuti due persone, un adulto e un minore, e indicava in una terza persona colui che aveva trovato i due in una toilette del cinema. L'adulto veniva poi identificato per il dottor L.V. e il minorenne per tale I.M. Il teste denunciante era tale F.Z.» «L'appuntato P. riferiva che verso le 19, mentre assisteva in sala alla proiezione del film, aveva sentito gridare dalla zona toilette: ‘zozzone, zozzone, entra in direzione!'. Accorso, aveva trovato il teste Z. che, indicandogli i due, affermava di averli poco prima sorpresi all'interno di uno dei box dei gabinetti, intenti in atti di libidine». «Il minorenne, a sua volta, raccontava che verso le 18 era seduto nella platea del cinema intento a seguire il film quando un individuo si era collocato sulla sedia vicina: poco dopo questi aveva allungato un mano toccandogli dall'esterno i genitali. Egli aveva immediatamente allontanato quella mano e l'uomo se n'era andato. Ma dopo dieci minuti era ritornato, rinnovando la sua manovra. Questa volta egli aveva lasciato fare e allora l'uomo gli aveva sussurrato all'orecchio la proposta di recarsi con lui alla toilette, promettendogli del denaro. Egli s'era alzato senz'altro, dirigendosi alla toilette, seguito dall'uomo. Entrati nel box, l'uomo gli aveva sbottonato i calzoni, ed estratto il pene lo aveva preso in bocca». Adescare un ragazzino in un cinema è un fatto che si commenta da solo. Che a farlo sia poi un uomo di legge, o che tale dovrebbe essere, appare inqualificabile. Ma non è solo questo il punto. Se i fatti si fermassero qui, non potrebbero essere materia di questo libro. Invece, come vedremo, la storia che comincia nella sala dell'Ariel giovedì 13 dicembre del 1973, per concludersi ingloriosamente 8 anni dopo, va ben oltre lo squallido episodio di cronaca. Per diventare emblematica della logica imperante almeno in una parte del mondo della magistratura ordinaria (di cui esclusivamente ci occuperemo, senza prendere in considerazione quelle contabile, amministrativa e militare). Cioè, in una casta potentissima e sicura dell'impunità. Quel giorno, e non potrebbe essere altrimenti, V. viene dunque arrestato. Vostro Onore cerca disperatamente di negare l'evidenza. Ma non c'è niente da fare: l'istruttoria conferma la versione della polizia. Così, il Tribunale di Grosseto rinvia a giudizio V. per atti osceni e corruzione di minore. E, il 28 dicembre del 1973, si muove anche la sezione disciplinare del Csm, l'organo di governo della magistratura, che lo sospende dalle funzioni. V. sembra davvero un uomo finito. Ma non è così. Il 21 gennaio del 1976, il verdetto offre la prima sorpresa. Con il loro collega, i giudici toscani si dimostrano più che comprensivi. Il tribunale della ridente cittadina dell'alta Maremma ritiene infatti che, «atteso lo stato del costume», l'atto compiuto da V. nella sala del cinema vada considerato soltanto come contrario alla pubblica decenza. Come, «atteso lo stato del costume»? Cosa succedeva all'epoca nei cinema di Grosseto: erano un luogo di perdizione e nessuno lo sapeva? Boh. Andiamo avanti: «Conseguentemente lo condanna alla pena di un mese di arresto Per quanto poi riguarda la seconda parte dell'episodio, esclusa la procedibilità ex officio, essendo ormai il fatto connesso con una contravvenzione, proscioglie il V. per mancanza di querela dal delitto di corruzione». Ma il procuratore generale non è d'accordo, e questa è una buona notizia per tutto il Paese. E V., che pure dovrebbe fregarsi le mani, neanche. Entrambi presentano ricorso. Si arriva così all'8 marzo del 1977, quando a pronunciarsi è la Corte d'Appello di Firenze, che ribalta il precedente giudizio. Ma lo fa a modo suo. Per i giudici di secondo grado, quelli di V. sono atti osceni. Evviva. Però, siccome il primo approccio con il ragazzino è avvenuto nella penombra e l'atto sessuale si è poi consumato nel chiuso del gabinetto, il fatto non costituisce reato. V. se la cava quindi con una condanna a 4 mesi, con la condizionale, per la sola corruzione di minori. E di nuovo, non contento, ricorre, con ciò stesso dimostrando la sua incrollabile fiducia nella giustizia. Assolutamente ben riposta, come dimostra il terzo atto della vicenda, che va in scena due anni dopo, il 30 marzo del 1979: «La Corte Suprema, infine annulla senza rinvio limitatamente al delitto di corruzione di minorenne, a seguito dell'estinzione del reato in virtù di sopravvenuta amnistia». Amen. V. era definitivamente sputtanato davanti a tutti i colleghi. Ma senza più conti in sospeso con la legge. E tanto bastava al Consiglio superiore della magistratura (d'ora in avanti Csm), che il successivo 29 giugno revocava la sua sospensione. A V. restava da superare solo un ultimo scoglio: il verdetto della sezione disciplinare. Ed è proprio in quella sede che la storia assumerà i toni più grotteschi. La sceneggiata finale si svolge il 15 maggio del 1981, quando si riuniscono i magnifici 9 della giuria che deve esaminare il dossier n. 294. Molti di loro faranno una carriera coi fiocchi. C'è l'allora vicepresidente del Csm, che è addirittura Giovanni Conso, futuro numero uno della Consulta e ministro della Giustizia, prima con Amato e poi con Ciampi. C'è Ettore Gallo, che all'inizio degli anni novanta s'accomoderà anche lui sul seggiolone di presidente della Corte Costituzionale. C'è Giacomo Caliendo, che oggi siede nel governo di Silvio Berlusconi, con l'incarico di sottosegretario alla Giustizia. C'è Michele Coiro, che sarà procuratore generale del Tribunale di Roma e poi direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. E ancora: i togati Luigi Di Oreste, Guido Cucco, Francesco Marzachì e Francesco Pintor, e il laico Vincenzo Summa. Chi pensa che in un simile consesso le parole siano misurate con il bilancino è completamente fuori strada. La sentenza offre un campionario di spunti dalla comicità irresistibile. Come quello offerto dal medico di V., che lascia subito intendere quale incredibile piega potrà prendere la vicenda. «Veniva anche sentito il medico curante, dottor G., che testimoniò di aver sottoposto il V. a intense terapie nell'anno 1970 a causa di un trauma cranico riportato per il violento urto del capo contro l'architrave metallico di una bassa porta». Vostro Onore, insomma, aveva dato una craniata. E allora? «Benché fosse rimasto per dieci giorni nell'assoluto prescritto riposo, il paziente accusò per vari mesi preoccupanti disturbi, quali cefalee intense, sindromi vertiginose, instabilità dell'umore, turbe mnemoniche. Le ulteriori terapie praticate diedero temporaneo sollievo, ma vi furono frequenti ricadute, soprattutto di carattere depressivo, che si protrassero fino al 1972 ». Che c'entra?, direte voi. Tempo al tempo. Dopo quella del luminare, la seconda chicca è la testimonianza dell'amico notaio. «All'odierno dibattimento sono stati escussi sette testimoni, dai quali è rimasta confermata l'irreprensibilità della vita dell'incolpato. In particolare, il notaio dottor M. ha ricordato il fidanzamento del dottor V. con la sorella, assolutamente ineccepibile sul piano morale per i quattro cinque anni durante i quali egli ha frequentato la famiglia». Par di capire, tra le righe, che V. non molestasse sessualmente la fidanzata. La credibilità della qual cosa, alla luce della sua successiva performance con il ragazzino, appare, questa sì, davvero solida. Nonostante le strampalate deposizioni, gli illustri giurati sembrano decisi a fare sul serio. E subito escludono in maniera categorica di poter credere alla versione che il collega V., a dispetto di tutto, si ostina a sostenere. «I fatti», tagliano corto, «vanno assunti così come ritenuti dai magistrati di merito dei due gradi del giudizio penale». Poi, però, cominciano a tessere la loro tela. «E tuttavia ciò che colpisce e stupisce, in tutta la dolorosa e squallida vicenda, è la constatazione che l'episodio si staglia assolutamente isolato ed estraneo nel lungo volgere di un'intera esistenza, fatta di disciplina morale, di studi severi e di impegno professionale». Come diavolo abbiano fatto a stabilire che «l'episodio si staglia assolutamente isolato», i giurati lo sanno davvero solo loro. Ma andiamo avanti. La prosa è zoppicante, però vale la fatica: «Tutto questo non può essere senza significato e non può essere spiegato se non avanzando due diverse ipotesi. O l'episodio ha avuto carattere di improvvisa e anormale insorgenza, quasi di raptus ; oppure se, al di sotto delle apparenze, sussiste effettivamente una natura sessuale deviata o almeno ambigua, è doveroso stabilire perché mai essa si sia rivelata soltanto e unicamente in quell'occasione, durante tutto il corso di un'intera esistenza». L'alto consesso propende, ça va sans dire, per la prima delle due ipotesi. «Già i giudici penali avevano adombrato suggestivamente, in presenza dei referti clinici, della deposizione del curante e di quella del maresciallo S. che eseguì l'arresto, che la capacità di intendere e di volere del V., al momento del fatto, doveva essere scemata a tal punto da doversi ritenere "ridotta in misura rilevante", e ciò – secondo i giudici – "per una sorta di psicastenia, di una forma di malattia propria, tale da alterare specialmente l'efficienza dei suoi freni inibitori contro i suoi aberranti impulsi erotici"». Poste le premesse, i giudici dei giudici preparano il gran finale, citando il parere pro veritate di due professori, scelti naturalmente dalla difesa di V. «Secondo gli psichiatri l'episodio in esame, non soltanto costituisce l'unico del genere, ma esso, anzi, ponendosi in netto contrasto con le direttive abituali della personalità, è da riferirsi a quei fatti morbosi psichici che, iniziatisi nel 1970, si trovavano in piena produttività nel 1973, all'epoca del fatto. Durante il quale, pur conservandosi sufficientemente la consapevolezza dell'agire, restò invece completamente sconvolta la "coscienza riflettente"». Tutta colpa, dunque, della «coscienza riflettente», che era andata in tilt. Ma come mai? Chiaro: «Su tutta questa complessa situazione il trauma riportato nel 1970 ha svolto un ruolo – secondo i clinici – di graduale incentivazione delle dinamiche conflittuali latenti nella personalità, fino all'organizzazione della sindrome esplosa nell'episodio de quo». Vostro Onore, dunque, dopo la zuccata è diventato scemo? Neanche per sogno. Lo è stato, ma solo per un po'. «D'altra parte, poi, proprio l'alta drammaticità delle conseguenze scatenatesi a seguito del fatto, unita alle ulteriori cure e al lungo distacco dai fattori contingenti e condizionanti, hanno favorito il completo recupero della personalità all'ambito della norma, come è testimoniato dai successivi otto anni di rinnovata irreprensibilità». Adesso insomma Vostro Onore è guarito e può senz'altro rimettersi la toga. Conclusione, in nome del popolo italiano: «Il proscioglimento, pertanto, si impone». Addirittura. «La sezione assolve il dottor V. perché non punibile avendo agito in istato di transeunte incapacità di volere al momento del fatto». Il procuratore se n'è fatta una ragione e non propone l'impugnazione. Il futuro ministro non ha nulla da eccepire. Il collega che siederà sullo scranno di presidente della Consulta se ne sta muto come un pesce. E, diligentemente, i giurati mettono la firma sotto una simile sentenza. Dove si racconta la storiella di uno che ha sbattuto la testa e tre anni dopo è diventato scemo e ora però non lo è più. A parte il fatto che una zuccata prima o poi l'abbiamo presa tutti, magari pure Conso e Gallo, e qualcuno di noi da piccolo è perfino caduto dalla bicicletta: ma non è che poi ci siamo messi proprio tutti a dare la caccia ai ragazzini nei cinema di periferia. Il fatto che la sezione disciplinare del Csm non sia esattamente un tribunale islamico non è certo una notizia. Nel capitolo 3, intitolato Gli impuniti, ne racconteremo davvero di tutti i colori. Ma il caso di V. è al di là di ogni limite. Anche perché la sua storia non è rimasta sotto traccia come molte altre. Al contrario, nel mondo della magistratura è diventata molto, ma proprio molto popolare. Per un motivo semplicissimo, raccontato, nell'ottobre del 1994, dall'avvocato ed ex parlamentare radicale Mauro Mellini, in Il golpe dei giudici. Mellini sa bene quel che dice. Il libro lo ha infatti scritto quando aveva appena lasciato il Csm, di cui era consigliere: «A conclusione della vicenda V. non solo aveva ripreso servizio, ma era stato valutato positivamente per la promozione a consigliere di Cassazione, conseguendo però tale qualifica con un ritardo di molti anni. E, avendo cumulato nel frattempo molti scatti di anzianità sul suo stipendio di consigliere d'appello, si trovò per il principio del trascinamento a portarsi dietro, nella nuova qualifica, lo stipendio più elevato precedentemente goduto grazie a tali scatti e a essere quindi pagato più di tutti i suoi colleghi promossi in tempi normali. Questi ultimi, allora, grazie all'istituto del galleggiamento, ottennero un adeguamento della loro retribuzione al livello goduto dal nostro magistrato». Come consigliere, Mellini aveva modo di accedere agli archivi segreti del Csm. E così si era tolto la curiosità di fare due conti. «Pare che tale marchingegno abbia comportato per lo Stato un onere di oltre 70 miliardi». Tanto è costato ai cittadini italiani il caldo pomeriggio del pedofilo in toga. La domanda è inevitabile. Quando hanno deciso di prosciogliere il collega, Lor Signori del Csm non avevano a portata di mano un pallottoliere per fare due conti? O, al contrario, hanno prosciolto V. proprio perché i conti li avevano fatti, eccome? La risposta è arrivata nel 1993: il 29 settembre V. si è visto negare l'ultimo passaggio di carriera, quello alle funzioni direttive superiori della Cassazione. Eppure, i fatti sulla base dei quali è stato giudicato erano gli stessi di prima. Sarà perché nel frattempo era stato abolito il galleggiamento? E quindi nessuno avrebbe beneficiato di una sua ulteriore promozione?

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