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Il lodo Alfano sia un primo passo per ripensare alla figura dell'immunità

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In particolare, la Corte, come d'altronde è ampiamente noto a quei molti che lessero la pronuncia, nonché ai pochi che dimostrano di ricordarla, rilevò la sicura valenza e compatibilità costituzionale di ogni normativa tendente a garantire forme di tutela e guarentigia processuale, nei confronti delle più alte cariche dello Stato. La Corte desumeva tale principio dalla riconosciuta costituzionalità del più ampio concetto di immunità, riconosciuto sin dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale con l'art.68 della Costituzione che prevedeva l'autorizzazione a procedere per tutti parlamentari. Con quella pronuncia la Corte peraltro, riconfermando che quello dell'immunità è un problema politico ma non costituzionale, caducava il Lodo Schifani, precisando che forme di immunità o sospensione processuale, potevano essere riconosciuti alle alte cariche istituzionali legittimate dalla sovranità popolare, potevano essere ammissibili solo per la durata del mandato ed in stretta correlazione con lo stesso, non potevano pregiudicare diritti patrimoniali scaturenti da processi civilistici connessi alle vicende penali riguardanti l'interessato, ed altri corollari più o meno connessi a tali enunciati. A tanto va solo aggiunto che lo strumento adottato della legge ordinaria veniva riconosciuto come adeguato sempre in quella ricordata pronuncia che ribadiva la correttezza dell'operato dell'allora Presidente della Repubblica Ciampi che promulgò il Lodo Schifani come legge ordinaria. In un paese normale, pertanto, nel dovuto rispetto delle differenti, rispettive, contrapposte posizioni politiche, un provvedimento di tal genere, discutibile nel merito quanto si vuole, non potrebbe far gridare con l'enfasi alla quale abbiamo assistito alla violazione dell'ordine costituzionale. Anzi noi, questo provvedimento lo definiamo timido, nella misura in cui, collocandosi nel solco della sospensione dei processi per le più alte cariche elettive, prescinde dal dato più ampio del immunità parlamentare. Riteniamo infatti che l'immunità parlamentare, in un paese a scarsa tenuta morale e fastidiosa ipocrisia moraleggiante quale è l'Italia, sia stato per anni il vero parametro del limite della autonoma ed indipendente iniziativa giudiziaria, rispetto a quell'alto atto di assunzione di responsabilità politica che, di fronte alla Costituzione ed al Popolo sovrano il Parlamento si assumeva con l'autorizzazione a procedere. E ritenevamo altresì, nell'articolato e pressoché unico al mondo sistema di bilanciamento tra poteri tracciato nella Costituzione italiana, che la vecchia immunità di cui all'art.68 fosse il più alto e pregnante contraltare a quell'autonomia ed indipendenza che la Costituzione Italiana, senza eguali nel mondo ha voluto riconoscere a Giudici e Pubblici Ministeri. Vogliamo perciò ritenere che il Lodo Alfano possa rappresentare il primo passo di un percorso normativo che consenta una rimeditazione costituzionale della figura dell'immunità. Attenzione: deliberatamente, non una volta si è citato il Premier, simbolo del caimano nelle notti insonni dell'Italia che non sa crescere ed in realtà del tutto estraneo ad un dibattito che deve necessariamente partire e che invece sulla scia di facili personalismi, altri vogliono uccidere sul nascere perché lo temono e perché sanno di non essere forse in perfetta buona fede. Magistrato - Deputato PdL

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