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Ci doveva essere, ma nell'ordine del giorno non c'è. È ...

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E, a poche ore dal Consiglio dei ministri, non si sa ancora se a Palazzo Chigi si discuterà del disegno di legge sulla prostituzione. L'unica certezza restano le polemiche. Il nodo è il seguente: se le lucciole possono lavorare solo in appartamenti ma con il benestare del condominio, è ovvio che questo nullaosta nella maggior parte dei casi non sara concesso. Dunque, come fa notare l'ex Prc Luxuria, solo le prostitute più abbienti potrebbero esercitare legalmente, magari in una villetta di loro proprietà. E questo sarebbe un modo surrettizio di introdurre nuovamente le «case a luci rosse». Lo schema del ddl si compone di soli 4 articoli, alcuni dei quali vanno a modificare la legge vigente, la cosiddetta Merlin del 1958. L'articolo 1 (il vero pomo della discordia) «mira a eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e contemporaneamente a contrastare lo sfruttamento della stessa, in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale». La sanzione va da 200 a 3000 euro. Lo stesso vale per il cliente. Se la violazione è reiterata, oltre alla sanzione c'è anche l'arresto (da 5 a 15 giorni di carcere). Non viene punita la persona che si prostituisce perchè costretta da violenza o minaccia. Carcere e multe anche per chi concede in affitto «a canoni superiori a quelli di mercato» una casa in cui si eserciti la prostituzione (da due a sei anni e da 250 a 10 mila euro). Ai condomini (art.2) è riconosciuto il diritto di agire per tutelare la propria casa da «turbative create dall'esercizio della prostituzione nello stesso stabile, nonchè di opporsi allo stesso con delibere condominiali adottate a maggioranza». Il ddl prevede poi (art.3) sanzioni più aspre per chi compie atti sessuali con minori (meno di 18 anni). Infine, per contrastare le organizzazioni che sfruttano la prostituzione, è previsto un inasprimento delle pene previste dall'art. 416 del codice penale (aumento della pena fino a due terzi per i promotori e organizzatori delle associazioni e aumento da un terzo alla metà per gli altri partecipanti all'associazione).

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