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Il presidente del Senato, Franco Marini, non ce l'ha fatta. ...

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A quel punto l'unica incognita riguarderà i due giorni delle elezioni: potrebbe trattarsi del 30-31 marzo, del 6-7 aprile o del 13-14 aprile. Per scegliere la data bisognerà tenere conto, infatti, dei vincoli legislativi: non si può votare prima di 45 giorni dallo scioglimento del Parlamento e non oltre 70 giorni, così come prevede la Costituzione (articolo 61). La prima riunione delle nuove Camere, invece, dovrà essere fissata entro 20 giorni dalle elezioni. Chi pensa a un esecutivo entro aprile non vedrà dunque soddisfatte le proprie speranze. Dopo le elezioni, infatti, il presidente della Repubblica deve attendere che il parlamento abbia eletto i propri organi e svolgere subito dopo un giro di consultazioni tra le rappresentanze delle forze politiche per verificare la possibilità che il nuovo governo e gli schieramenti che lo sostengono possano garantire la maggioranza e quindi la fiducia in Parlamento. La storia recente delle elezioni italiane ha però dimostrato che servono in media, da quando sono stati proclamati i risultati elettorali, circa 40 giorni di tempo prima che l'esecutivo entri in carica ufficialmente. Per quanto riguarda il referendum, infine, la fissazione di una data da parte del Consiglio dei ministri è da interpretare come una mossa per evitare la «lacuna» all'interno della legge che disciplina i referendum (la 352 del 1970) che all'articolo 34 stabilisce, nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, che «il referendum "già indetto" si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse» e rinviato di un anno rispetto alla data delle elezioni.

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