Espulsioni per terrorismo Via al decreto sicurezza
Dal Cdm esce, dunque, un dl che definisce le espulsioni immediate dei cittadini comunitari. «Si tratta di due provvedimenti collegati», spiega soddisfatto il ministro dell'Interno Giuliano Amato, sottolineando che il nuovo decreto «è sostanzialmente e formalmente diverso» da quello precedente. In sintesi, ecco le principali novità. Espulsione cittadini europei anche per terrorismo - L'allontanamento immediato è previsto per chi sia sospettato di agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. In questo modo il governo ha deciso di rendere permanenti, ed estese non soltanto agli extracomunitari, le misure antiterrorismo del «decreto Pisanu» del 2005. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, serve il nulla osta del giudice competente entro 15 giorni dalla richiesta del questore. Nel frattempo, il cittadino comunitario è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed accoglienza (Cpta). La convalida dell'esecuzione dei provvedimenti va al giudice ordinario. Espulsioni immediate per «motivi imperativi» - I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando lo straniero ha tenuto «comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona». L'allontanamento dei cittadini comunitari è di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni. Il divieto di reingresso dura 5 anni. Ricorso non sospende espulsione - All'allontanamento per motivi imperativi si può far ricorso al Tar del Lazio, se il provvedimento è stato adottato dal ministro dell'Interno, o al giudice monocratico territorialmente competente se l'espulsione è stata decisa dal prefetto. Allontanamenti per minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza - Si tratta di tutte le altre espulsioni che non rientrano tra i «motivi imperativi». In caso di minaccia all'ordine pubblico la competenza è del ministro dell'Interno. Il divieto di reingresso non può essere superiore a 10 anni. Le espulsioni per motivi di pubblica sicurezza sono invece adottate con atto motivato dal prefetto. In questo caso il divieto di reingresso è al massimo di cinque anni. La trasgressione è punita con il carcere fino a tre anni. Comunicazione di ingresso - Il comunitario o un suo familiare può notificare la sua presenza sul territorio a un ufficio di polizia. Se non viene fatta questa dichiarazione si presume che il suo soggiorno duri da oltre tre mesi. Fonti di reddito lecite - Per evitare l'allontanamento il comunitario immigrato deve indicare anche «risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e dimostrabili». Condizione, questa, per il diritto di soggiorno in Italia di oltre tre mesi. Trattenimento - Nel caso in cui il comunitario da allontanare sia sottoposto a un procedimento penale l'espulsione è sospesa. Nel frattempo il questore può disporre il trattenimento della persona in un Centro di permanenza temporanea e assistenza.