La Camera approva la legge
Fino a un milione di euro a chi pubblica i testi delle intercettazioni
Il testo è stato approvato a Montecitorio con 413 sì, 1 no e 142 astenuti (tra cui l'intero gruppo di Forza Italia). Il nuovo testo prevede che sarà il Gip, il giudice per le indagini preliminari, a disporre in tempi rapidi e certi la distruzione delle intercettazioni illegalmente raccolte. Mentre toccherà al Pm chiedere la secretazione e la custodia degli atti. In più, carcere fino a cinque anni per chi detiene «consapevolmente» il materiale illecito. Questo, in sostanza, quanto prevede il decreto per le intercettazioni. La distruzione. Il Pm chiede l'immediata «secretazione e la custodia in luogo protetto» dei documenti, dei supporti e degli atti riguardanti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti; allo stesso modo dispone per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di questi documenti è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento e il loro contenuto non può essere utilizzato. Il Pm entro 48 ore dall'acquisizione dei documenti chiede al Gip di disporre la distruzione. Il Gip entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni. E saranno comunque informate le parti interessate. Queste potranno nominare un difensore di fiducia almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti, il Gip legge il provvedimento in udienza e nel caso disponga la distruzione dei documenti, ciò avviene immediatamente alla presenza del Pm e dei difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto un verbale. La distruzione può essere non disposta se le intercettazioni servono come corpi di reato o per esigenze connesse ad altri processi. Le sanzioni. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione una somma pari a 50 centesimi per ogni copia stampata. Un cifra cioè che può oscillare dai 50.000 al milione di euro. Secondo l'entità del bacino di utenza. La sanzione comunque non può essere inferiore a 10 mila euro. L'azione può essere intrapresa da coloro che sono interessati nelle illecite intercettazioni. La prescrizione scatta al termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. L'azione penale è esercitata senza pregiudizio di quanto possa disporre il Garante per la privacy se accerti o vieti l'illecita diffusione di dati o documenti. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui è stata disposta la distruzione è punito con la pena di reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.