Dal 10 gennaio in Commissione Giustizia

È quanto prevede il testo su cui partirà il confronto alla commissione Giustizia della Camera il prossimo 10 gennaio: si tratta del testo su cui si era bloccato nel gennaio 2003 la discussione parlamentare, e il presidente della commissione Giustizia, Gaetano Pecorella, ha proposto all'ufficio di presidenza di ripartire da lì. Anche in quella occasione mancava in aula il quorum dei due terzi, e così si optò per il cosiddetto «indultino», cioè uno sconto di pena che richiedeva solo una maggioranza qualificata, che infatti passò sia alla Camera che al Senato. Il fatto che il testo base preveda l'indulto non esclude «a priori» che poi alla Camera, prima in commissione e poi in aula, si possa optare per l'amnistia. Infatti ogni gruppo parlamentare potrà presentare gli emendamenti che crede e alla fine arriverà il provvedimento, amnistia o indulto, su cui si sarà formata una maggioranza parlamentare. Ovviamente in aula servirà sempre il quorum dei due terzi richiesto dalla Costituzione. In ogni caso martedì 10 si partirà dal cosiddetto «Testo Mormino», dal nome del relatore nonchè vicepresidente della Commissione, l'azzurro Nino Mormino. Eccone i punti principali: - Indulto: Nei suoi otto articoli si prevede «l'indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive, e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie». - Condizioni: il beneficio si applica ai condannati «che abbiano espiato almeno un quarto della pena detentiva». - Eslusioni soggettive: Niente indulto peri recidivi, «per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza». - Esclusioni oggettive: l'indulto non si applica alle pene per i reati più gravi, come quelli associativi, attentato terroristico, strage, riduzione in stato di schiavitù, prostituzione minorile, pedofilia, riciclaggio, traffico di stupefacenti. - Misura ridotta: il testo Mormino stabilisce la concessione dell'indulto nella misura ridotta di un anno per altri reati, come rapina, estorsione, usura. - Revoca: l'indulto può essere revocato, il che riporterbbe in carcere il beneficiario. Ciò avverrebbe nel caso in cui esso dovesse commettere, nei successivi cinque anni, «un delitto non colposo per il quali riporti una pena detentiva non inferire a due anni».