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Palazzo Chigi ora sceglie il Governatore

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Il ruolo del governo per la nomina del Governatore di Bankitalia diventa molto più rilevante, perché propone al Quirinale, al quale resta il potere di firmare (o meno) la nomina, il nome designato, «sentito il Consiglio superiore di Bankitalia». L'organismo della banca centrale perde dunque la facoltà di proporre il Governatore di Bankitalia. Ecco, dunque, in sintesi le novità illustrate da Tremonti. Nomina del Governatore - Il Governatore della Banca d'Italia sarà nominato dal Capo dello Stato su proposta del governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio superiore di Bankitalia. Mandato - Il mandato del Governatore sarà a termine, per sei anni rinnovabile. Il Direttorio - Mandato a termine anche per il Direttorio di Bankitalia, mentre la nomina resta attribuita al Consiglio superiore dell'istituto. È prevista una fase transitoria e il rinvio allo statuto di Bankitalia affinchè in prima applicazione si eviti la decadenza integrale di tutto l'organismo. Lo statuto definirà le scadenze per consentire la continuità dell'organismo. Passa poi il principio della collegialità delle decisioni al vertice di Bankitalia. La competenza sugli atti che hanno rilevanza esterna passa dal Governatore al Direttorio della Banca d'Italia, che vota a maggioranza. In casa di parità prevale il voto del governatore. Concorrenza - È affidato congiuntamente a Bankitalia ed Antitrust la competenza sulla concorrenza bancaria. Per le operazioni di acquisizione di concentrazione delle banche è necessaria, oltre all'autorizzazione di Bankitalia, anche del nulla osta dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato. Proprietà - I soggetti diversi dallo stato o da altri soggetti pubblici hanno tre anni per cedere le loro quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Il governo ha anche deciso di non congelare i diritti di voto delle banche. Falso in bilancio - Il testo del disegno di legge sul risparmio torna alla formulazione licenziato in prima lettura dalla Camera, con maglie più larghe sulle sanzioni e sulla definizione di reato. Gli anni di reclusione per chi fa false comunicazioni sociali scendono da un massimo di cinque anni a un massimo di due. Tuttavia, ha spiegato Tremonti, «si inasprisce il meccanismo penale rispetto al 2002 e si introduce un nuovo tipo di reato, la lesione di attentato al risparmio nazionale».

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