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Una clausola di garanzia anti rimozione

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Riguardo al primo aspetto, un rilievo particolare è assunto dal «codice etico» dell'Eurotower, sottoscritto a maggio del 2002 da tutti i componenti del Consiglio direttivo. Di particolare interesse, sia per un'eventuale rimozione sia per la permanenza in carica di Fazio dopo il varo della riforma di Bankitalia da parte del governo, è lo Statuto della Bce e del sistema europeo delle Banche centrali. «Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere che la durata del mandato di un governatore non sia inferiore a 5 anni». Un governatore può essere «sollevato dall'incarico», prosegue il documento, «se non rispetta più le condizioni necessarie all'adempimento del suo incarico» o se «si è reso colpevole di serie mancanze. Una decisione di questo tipo può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia europea sia dal governatore sia dal Consiglio direttivo». L'Eurotower si è espresso in due circostanze sui progetti di riforma della Banca d'Italia messi a punto dal governo. Una revoca «ex lege» del governatore non sarebbe stata conforme allo statuto dell'istituto centrale; inoltre sarebbe stato necessario prevedere un regime transitorio per il governatore in carica che avrebbe dovuto essere «compatibile». L'art. 107 del Trattato di Maastricht introduce una clausola di garanzia che non consente ai governi di far pressioni sulle Banche centrali.

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