Ordini professionali varato il decreto per la nuova discplina
Lo ha reso noto il ministro La Loggia in una una conferenza stampa con il ministro Castelli. Il provvedimento indica anche le competenze dello Stato in materia rispetto a quelle delle regioni. L'esame di Stato rimane di competenza della legislazione statale, così come il riconoscimento dei titoli di studio, la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione degli ordini o del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Se per questo e altri aspetti rimane la competenza dello Stato, per altri ancora, invece, le Regioni possono esercitare una competenza specifica, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In particolare, la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali e la disciplina dell'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi ordinamenti didattici saranno disciplinate con legge dello Stato. Sempre in capo allo Stato rimane la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari per l'accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell'Unione o negli altri Stati; la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque «per ragioni imperative di interesse generale»; della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai; la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi professionali nazionali; la disciplina delle attività attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale; la disciplina della protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività professionale; la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica. Sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti; la determinazione dei livelli essenziali, minimi e uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità nazionale a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti; la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali.