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Ordini professionali varato il decreto per la nuova discplina

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Lo ha reso noto il ministro La Loggia in una una conferenza stampa con il ministro Castelli. Il provvedimento indica anche le competenze dello Stato in materia rispetto a quelle delle regioni. L'esame di Stato rimane di competenza della legislazione statale, così come il riconoscimento dei titoli di studio, la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione degli ordini o del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Se per questo e altri aspetti rimane la competenza dello Stato, per altri ancora, invece, le Regioni possono esercitare una competenza specifica, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In particolare, la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali e la disciplina dell'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi ordinamenti didattici saranno disciplinate con legge dello Stato. Sempre in capo allo Stato rimane la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari per l'accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell'Unione o negli altri Stati; la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque «per ragioni imperative di interesse generale»; della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai; la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi professionali nazionali; la disciplina delle attività attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale; la disciplina della protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività professionale; la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica. Sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti; la determinazione dei livelli essenziali, minimi e uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità nazionale a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti; la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali.

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