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Bonus figli anche ai genitori che «entrano» nella Ue a maggio

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Lo assicura lo stesso Ministero del Welfare che, fatti salvi gli altri requisiti necessari per ottenere il sussidio, spiega che il provvedimento scatterà subito anche a beneficio delle nuove cittadine comunitarie. «Poiché da prossimo mese di maggio 10 Stati (Malta, Cipro, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia) entreranno a far parte della Ue - spiega infatti il Ministero - da quella data, per le nuove cittadine comunitarie, che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatterà il diritto all'assegno». Quella della cittadinanza italiana o comunitaria è infatti la prima condizione per l'ottenimento del bonus figli, ma il dicastero guidato da Roberto Maroni ha stilato un vero e proprio decalogo che illustra anche cosa succede in situazioni particolari e, soprattutto, quando il bonus può essere incassato dal padre del bambino. Primo, in caso di morte della madre nel momento del parto, il bonus può essere erogato al padre; Secondo, se il bambino è riconosciuto solo dal padre, niente sussidio; Terzo, se la madre è minorenne e non può riconoscere il bambino, lo stesso potrà essere erogato al padre; Quarto, in caso di nascita di un figlio vivo, ma deceduto poco dopo la nascita, l'assegno verrà erogato, a patto che sia stato predisposto l'atto di nascita ed effettuata l'iscrizione all'Anagrafe; Quinto, in caso di nascita di un bambino morto, la madre non avrà diritto al bonus; Sesto, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria si ritiene valido solo se posseduto al momento del parto o dell'adozione; Settimo, in caso di adozione nazionale, per l'erogazione del sussidio il Comune deve far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione; Ottavo, in caso di adozione internazionale il Comune deve fare riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale italiano che rende efficace quella del Tribunale straniero; Nono, il termine di 10 giorni che la comunicazione da parte della madre dei propri dati anagrafici all'Inps, «è indicatorio e non perentorio»; Decimo, se il primo figlio non risulta allo stato anagrafico, è responsabilità della madre dimostrarne l'esistenza, anche ricorrendo all'autocertificazione.

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