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Con la riforma più poteri al capo del governo

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Perderanno il posto 227 parlamentari, facendoci risparmiare 59,5 milioni all'anno. Ma solo dal 2011

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Il nuovo sistema, che per la riduzione del numero dei parlamentari partirà dal 2011, prevede un primo ministro scelto direttamente dagli elettori (anche se il suo nome non sarà stampato sulla scheda), con grandi poteri (nomina e revoca dei ministri, scioglimento della Camera) e meno vincoli per la realizzazione del programma di governo. Ecco, in estrema sintesi, i punti salienti della riforma. Nuovo Parlamento - Sarà composto dalla Camera e del Senato federale della Repubblica. La Camera avrà 400 deputati, e 12 degli italiani all'estero; resta in carica cinque anni. Il Senato, composto da 200 senatori e 6 rapprenstanti degli italiani all'estero è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale e resta in carica cinque anni. In tutto sarebbero 227 parlamentari meno di oggi (ci sono 630 deputati e 315 senatori). Per le casse dello Stato si tratterebbe di un beneficio annuo di 59,5 milioni di euro. Ogni parlamentare costa infatti allo Stato 262.255,22 euro all'anno: 20.230,14 euro lordi di indennità, più i rimborsi forfettizzati. Senato federale - I senatori non potranno più sfiduciare il premier (potrà farlo, con nuove regole, la Camera). Si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni. Contestualità affievolita - L'elezione del Senato avviene contestualmente a quella dei consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica fino alla fine della legislatura del Senato. Tre senatori a vita - Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, ma il loro numero totale può essere superiore a tre. Quelli attali restano. Cambia l'iter delle leggi - La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere di riesaminarle (con richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato che alle regioni (materie concorrenti), ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (su richiesta dei due quinti dei deputati). Il capo dello stato - È eletto dall'assemblea della repubblica, composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. È garante della costituzione e rappresenta l'unità federale della nazione. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, indice i referendum, nomina i presidenti delle authority, ha il comando delle forze armate, preside il Csm e ne designa il vicepresidente, presiede il consiglio supremo della difesa, può concedere la grazia e commutare pene (senza necessità di proposta e controfirma del ministro della Giustizia). Perde il potere di autorizzare alla presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo, quello di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro. Premier più forte - La sua elezione, di fatto è diretta: i candidati premier si collegano ai candidati all'elezione della camera e sulla base dei risultati il capo dello stato nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della camera. Nomina e revoca dei ministri e può sciogliere la Camera. Di fronte a questa decisione, però, i deputati della maggioranza (senza ribaltoni) hanno il potere di indicare un nuovo premier. Se invece la camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, c'è lo scioglimento automatico dell'assemblea. Csm - I componenti saranno eletti per un terzo dal Senato federale (integrato dai presidenti delle regioni) e per due terzi dalla magistratura. Roma capitale - Riconosciuto lo status di capitale delle Repubblica federale. Gode di una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio. Devolution - Alle Regioni viene attribuita la competenza esclusiva su

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